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  Imprese  Lavoro occasionale, le disposizioni introdotte dalla Legge di bilancio 2023. Novità sui limiti economici
ImpreseLavoro

Lavoro occasionale, le disposizioni introdotte dalla Legge di bilancio 2023. Novità sui limiti economici

redazioneredazione—Gennaio 20, 2023
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La Legge di bilancio 2023 ha apportato diverse modifiche alla disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale, introdotte dall’art. 54-bis del dl. n. 50/2017, così come modificato, in conversione, dalla legge n. 96/2017. Ne parla l’Inps nella circolare n. 6 del 19 gennaio 2023.

In particolare, la suddetta normativa, ha fornito un quadro completo del lavoro occasionale che può avvenire tramite due modalità di utilizzo:

  • Contratto di prestazione occasionale, utilizzabile da professionisti; lavoratori autonomi; imprenditori ed associazioni.
  • Libretto Famiglia, utilizzabile solo da persone fisiche per remunerare esclusivamente lavori come quelli domestici, di assistenza domiciliare a bambini, ammalati o disabili ed infine di insegnamento supplementare.

A questo ultimo elenco aggiungiamo, ai sensi della legge n. 205/2017, le società sportive che possono utilizzare il Libretto Famiglia per il pagamento delle prestazioni lavorative rese dagli steward.

I limiti economici, ovvero l’importo massimo di compenso erogabile dal singolo utilizzatore, così come la platea degli utilizzatori sono i principali punti modificati dalla legge n. 197/2022.

Nuovi limiti economici

Dal 1° gennaio 2023 ciascun utilizzatore può erogare compensi per un importo complessivo non superiore a 10.000 euro per anno civile, con riferimento alla totalità dei prestatori. Rimangono però fermi gli altri limiti di compenso, come stabiliti dall’ art. 54-bis:

  • per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
  • per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

Nuovo limite dimensionale

Altra modifica apportata dalla Legge di bilancio alle prestazioni in oggetto riguarda il limite dimensionale, ovvero il numero massimo di lavoratori a cui può applicarsi un contratto di prestazione occasionale. E’ stato, infatti, elevato a dieci lavoratori il limite previgente per gli utilizzatori con più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato alle proprie dipendenze.

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2023, possono ricorrere al Contratto di lavoro occasionale i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze fino a dieci lavoratori subordinati. Lo stesso limite si applica, altresì, alle aziende alberghiere e alle strutture ricettive del settore turismo.

Divieto lavoro occasionale nel settore agricolo

Per il settore agricolo si è operata una parziale abrogazione delle disposizioni che disciplinavano tali prestazioni lavorative. Dal 1° gennaio 2023 è, infatti, vietato l’utilizzo del Contratto di prestazione occasionale per le imprese operanti nel settore dell’agricoltura. Le stesse potranno comunque richiedere il rimborso delle somme eventualmente già versate e non ancora utilizzate.

Per il biennio 2023-2024, però, le imprese agricole possono ricorrere a forme semplificate di prestazioni occasionali secondo le seguenti modalità:

  • attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore, rese da soggetti che, a eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti;
  • il rapporto di lavoro si trasforma a tempo indeterminato, in caso di superamento del limite di durata delle 45 giornate annue;
  • pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di una somma che va da 500 euro a 2.500 euro per ogni giornata per cui risulta accertata la mancata comunicazione obbligatoria di avvio della prestazione da inviare al Centro per l’Impiego.

Sitografia

www.inps.it

www.gazzettaufficiale.it

www.redigo.info

Circolare InpsImprese agricoleINPSLavoro occasionaleLegge di bilancio 2023
Inps – Circolare n. 6 del 19.1.2023
Una tantum autonomi e professionisti. Sul riesame
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