Nessun prodotto nel carrello.
E’ stata estesa la modalità di attuazione relativa alla cessione e tracciabilità dei crediti d’imposta per acquisto di prodotti energetici. Questa la materia del nuovo provvedimento delle Entrate, il n. 376961, pubblicato il 6 ottobre 2022.
In sostanza, l’Amministrazione finanziaria ha allargato la platea dei beneficiari, evidenziando anche le diverse scadenze stabilite dal legislatore. Si riprendono così le disposizioni di un altro provvedimento, quello del 30 giugno 2022, n. 253445 estendendo la normativa anche a:
- l’acquisto di carburante a favore delle imprese delle pesca;
- le imprese energivore, relativamente alle spese sostenute per la componente energetica utilizzata nel terzo trimestre 2022;
- le imprese a forte consumo di gas naturale, per il 25% delle spese sostenute nel terzo trimestre 2022;
- le imprese non energivore per il 15% delle spese sostenute;
- le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale;
- l’acquisto di carburanti per l’attività agricola e della pesca.
Compensazione tramite F24: le scadenze
I concessionari utilizzeranno i crediti d’imposta esclusivamente in compensazione tramite l’utilizzo del modello F24, entro il 31 dicembre 2022, in riferimento a quelli sopra elencati; gli altri crediti d’imposta sono utilizzabili entro il 31 marzo 2023.
Il credito così descritto è cedibile solo per intero dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti bancari ed altri intermediari finanziari.
Nuovo modello di comunicazione dei crediti d’imposta
Con il provvedimento, le Entrate hanno approvato anche un nuovo “Modello per la comunicazione della cessione dei crediti d’imposta“, ovvero le istruzioni di compilazione e le relative specifiche tecniche.
Sitografia
www.agenziaentrate.gov.it

