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  Imprese  Agricoltura. Importo definitivo esonero contributivo
ImpreseLavoro

Agricoltura. Importo definitivo esonero contributivo

redazioneredazione—Giugno 28, 2022
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L’esonero istituito dal Sostegni bis – ex articolo 70 del Dl n. 73/2021 “Esonero contributivo a favore delle filiere agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo” – per lavoratori autonomi agricoli o degli eredi dei predetti lavoratori, trova l’importo definitivo.

Con il messaggio n. 2581 del 27.6.2022 l’Inps avvisa che la contribuzione dovuta che risulti eccedente rispetto all’importo autorizzato deve essere versata entro il 20 luglio 2022.

L’esonero a favore dei datori di lavoro è dal versamento dei contributi previdenziali per la mensilità di febbraio 2021; a favore dei lavoratori autonomi agricoli, dal versamento della contribuzione di competenza del mese di febbraio 2021.

Si ricorda che le domande – modulo telematico “Esonero Art. 70 D.L. n. 73/2021” – potevano essere trasmesse fino alle ore 23.59 del 4 maggio 2022:

  • nel “Portale delle Agevolazioni” (ex “DiResCo”) per i datori di lavoro;
  • nel “Cassetto previdenziale Autonomi in agricoltura”, alla sezione “Comunicazione bidirezionale” > “Invio comunicazione” per i lavoratori autonomi.

Comunicazione dell’importo definitivo dell’esonero autorizzato

In data 20 giugno 2022 l’Istituto, concluse le attività di gestione delle domande pervenute e verificato l’ammontare complessivo delle risorse necessarie per soddisfare le richieste presentate, ha comunicato ai datori di lavoro l’importo dell’esonero autorizzato.

Per i datori di lavoro agricoli che versano la contribuzione agricola unificata, inoltre, con specifica news individuale sono stati comunicati gli importi esonerati, distinti per categoria (OTI e OTD), trimestre di competenza ed emissione di riferimento.

Anche per i lavoratori autonomi in agricoltura in data 20 giugno 2022 sono stati resi disponibili nei canali di “Comunicazione bidirezionale” gli esiti delle domande e l’importo dell’esonero autorizzato e, con specifica news, è stato comunicato altresì l’importo autorizzato per il mese di febbraio 2021 con riferimento alla prima rata dell’emissione 2021.

L’importo definitivo autorizzato in relazione alle sezioni 3.1 e 3.12 del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” tiene conto dell’importo richiesto nella domanda, della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e dei limiti del massimale individuale di cui alle suddette sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo (cfr. la circolare n. 156/2021, paragrafo 4, e il messaggio n. 1216/2022, paragrafo 1).

Per i datori di lavoro agricolo, nei casi in cui l’importo dell’esonero richiesto in domanda sia risultato superiore alla contribuzione da versare risultante negli archivi dell’Istituto, tenendo conto dei flussi accolti per il CIDA (Codice Identificativo Denuncia Aziendale) indicato in domanda, gli importi relativi alle suddette sezioni del Quadro temporaneo sono stati rimodulati in diminuzione, in via prioritaria sull’importo richiesto ai sensi della sezione 3.12.

Pagamento della contribuzione dovuta che risulti eccedente rispetto all’importo autorizzato

La contribuzione dovuta che risulti eccedente rispetto all’importo autorizzato deve essere versata entro 30 giorni decorrenti dalla relativa comunicazione, dunque entro il 20 luglio 2022.

Il pagamento relativo alla contribuzione esclusa dall’esonero potrà essere effettuato in unica soluzione, senza aggravio di sanzioni civili, ovvero mediante rateazione.

In proposito si precisa che sul debito regolarizzato con rateazione presentata entro il 20 luglio 2022 saranno dovuti i soli interessi di dilazione.

Per la determinazione dell’estratto contributivo che individua le partite a debito da inserire nella domanda di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa, il contribuente dovrà indicare l’importo del debito residuo a titolo di contribuzioni omesse o eccedenti la misura dell’esonero autorizzato.

Sulle somme versate in unica soluzione oltre il termine del 20 luglio 2022, ovvero regolarizzate mediante rateazione successivamente alla stessa data, saranno dovute le sanzioni civili nella misura dell’omissione ex articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dal 21 luglio 2022.

Infine, si ricorda che l’attestazione di irregolarità comporta il recupero dell’esonero fruito.

Per le modalità di recupero dell’esonero delle aziende con dipendenti si ricorda che per esporre nel flusso Uniemens il beneficio spettante relativo alla mensilità di febbraio 2021, i datori di lavoro interessati dovranno valorizzare all’interno di <CausaleACredito> di <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale> il codice causale di nuova istituzione “L556”, avente il significato di “Esonero contributivo art. 70 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106” e nell’elemento <ImportoACredito> dovrà essere indicato il relativo importo.

La valorizzazione del predetto codice causale potrà essere effettuata nella prima denuncia utile ed entro quella del mese di competenza agosto 2022.

Qualora la capienza disponibile non si esaurisca nel mese di agosto 2022, nello stesso mese potrà essere esposto il complessivo importo residuo.

I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività per fruire dell’esonero spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).

Si ricorda, infine, come illustrato nel messaggio n. 1216/2022, che in caso di esito positivo delle istanze, alle posizioni contributive delle aziende con dipendenti, contraddistinte dai codici Ateco rientranti nell’ambito di applicazione dell’esonero, verrà attribuito centralmente il codice di autorizzazione “8J”. Tenuto conto della data di comunicazione degli esiti delle domande di esonero il predetto codice “8J” è attribuito per il periodo giugno 2022 (mese di autorizzazione definitiva alla fruizione) – agosto 2022 (ultimo mese utile per la fruizione della misura nelle denunce contributive). Il suddetto codice di autorizzazione non verrà, invece, attribuito alle posizioni contributive che siano effettivamente contraddistinte da codici Ateco non rientranti nell’ambito di applicazione dell’esonero.

Presentazione delle istanze di riesame degli esiti delle domande

Le istanze di riesame degli esiti delle domande, salvo diverse specifiche indicazioni contenute nella comunicazione dei medesimi esiti, dovranno essere presentate, tramite posta elettronica certificata, alla Struttura territoriale competente a gestire la posizione contributiva del datore di lavoro/lavoratore autonomo entro 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del messaggio in oggetto.

Al fine di consentire una più efficace gestione delle istanze, nella posta elettronica certificata dovrà essere riportato il seguente oggetto: “Istanza di riesame domanda esonero contributivo articolo 70 del DL 73/2021 – C.F._____________ – matricola/cida/progressivo azienda ____________”.

Sitografia

www.inps.it

agricolturadecreto Sostegni bisEsonero contributivo
Nuovi investimenti – quesiti: aperta pubblica consultazione
Inps – Messaggio n. 2581 del 27.6.2022
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