Trasmissione dei dati sui benefit aziendali entro il 21 febbraio

Con il messaggio n. 401/2022 l’Inps indica le tempistiche che i datori di lavoro sono tenuti a rispettare ai fini della trasmissione telematica all’Istituto dei dati relativi ai compensi erogati a titolo di fringe benefit e di stock option al personale cessato dal servizio nel corso del 2021 e in relazione ai quali l’INPS è tenuto a svolgere le attività di sostituto d’imposta.

Al riguardo, l’articolo 23, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973, prevede che, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento, il sostituto d’imposta è tenuto ad effettuare il conguaglio fiscale di fine anno. Inoltre, l’Istituto, come tutti i sostituti d’imposta, è tenuto a trasmettere telematicamente all’Amministrazione finanziaria i flussi delle Certificazioni Uniche, ai fini della dichiarazione precompilata dei redditi dei contribuenti.

Per quanto sopra, al fine di consentire l’effettuazione tempestiva degli adempimenti all’Istituto sostituto d’imposta, i datori di lavoro interessati dovranno inviare i predetti dati entro il 21 febbraio 2022, pena il venir meno del conguaglio fiscale di fine anno.

Per l’invio dei dati è necessario utilizzare l’applicazione “Comunicazione Benefit Aziendali”, disponibile sul sito istituzionale www.inps.it al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” >“Servizi” > “Servizi per le aziende e consulenti”.

Sitografia

www.inps.it