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  Lavoro  RdC con bonus addizionale per chi avvia un’attività
Lavoro

RdC con bonus addizionale per chi avvia un’attività

redazioneredazione—Novembre 23, 2021
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Istanze tramite il nuovo modello “Com Esteso”

L’Inps illustra le modalità del beneficio addizionale riservato ai percettori di RdC che avviano un’attività.

È erogato in unica soluzione pari a 6 mensilità del Rdc, nei limiti di 780 euro mensili entro il secondo mese successivo a quello di presentazione della domanda di beneficio addizionale, ai beneficiari del Reddito di cittadinanza che avviano, entro i primi 12 mesi di fruizione del Reddito di cittadinanza:

un’attività lavorativa autonoma;

un’impresa individuale;

una società cooperativa.

Il beneficio addizionale è volto a favorire percorsi di lavoro autonomo e di autoimprenditorialità dei soggetti beneficiari di Rdc ed è riconosciuto dall’Inps previa richiesta tramite il nuovo modello “Com Esteso”, reso disponibile telematicamente dall’Istituto, da presentare secondo le modalità illustrate con la circolare 175 del 22 novembre 2021.

Si ricorda che la misura è contemplata nel decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e regolata dal decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze e il Ministro dello Sviluppo economico del 12 febbraio 2021.

Termini e modalità delle domande di beneficio addizionale

La comunicazione dell’avvio dell’attività, mediante il modello “RdC-Com Esteso”, dovrà essere effettuata entro 30 giorni dall’inizio della attività stessa.

Attenzione, una nuova istanza, mediante il nuovo schema di modello “Com Esteso”, dovrà essere inviata per le attività avviate e regolarmente comunicate per le quali la fruizione del Rdc sia ancora in corso.

Pertanto, il beneficio addizionale non spetta per eventuali attività, avviate nei primi 12 mesi di fruizione del Rdc, per le quali il modello “RdC-Com Esteso” non sia stato presentato nel predetto termine o per le quali non siano pervenuti i successivi modelli “RdC-Com Esteso”, da presentarsi obbligatoriamente entro 15 giorni dalla conclusione di ogni trimestre di fatturazione.

Come anticipato nel messaggio n. 3212/2021, con modello e le prime indicazioni sul bonus, la domanda di beneficio addizionale può essere presentata all’Inps, previa compilazione del nuovo schema di modello telematico “Com Esteso”, tramite le seguenti modalità:

  • il sito internet dell’Istituto (www.inps.it), autenticandosi con SPID, Carta Nazionale dei Servizi o Carta di Identità Elettronica;
  • gli Istituti di patronato;
  • i Centri di assistenza fiscale.

Periodo transitorio istanze

Al fine di non pregiudicare gli eventuali diritti di coloro che abbiano già implicitamente manifestato la volontà di accedere al beneficio, inviando il modello “RdC-Com esteso” entro 30 giorni dall’inizio dell’attività lavorativa, a seguito dell’entrata in vigore del decreto ministeriale 12 febbraio 2021, si è ritenuto necessario prevedere una salvaguardia specifica per il periodo transitorio compreso tra la data di pubblicazione del decreto e la data di operatività della procedura per la presentazione della domanda di accesso al beneficio addizionale, ossia dal 15 maggio 2021 al 30 settembre 2021.

Chi può chiedere il bonus

Devono sussistere le seguenti condizioni per i richiedenti:

  • risultino, al momento della presentazione della domanda di beneficio addizionale, componenti di un nucleo familiare beneficiario di una prestazione di Rdc in corso di erogazione (sono legittimati a presentare la domanda non solo il richiedente il Rdc, ma anche i soggetti beneficiari di Rdc ricompresi nel nucleo familiare in qualità di meri componenti, a esclusione del genitore non coniugato e non convivente nel nucleo, considerato parte del nucleo stesso ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del Regolamento ISEE – cosiddetta “componente attratta”);
  • abbiano avviato, entro i primi 12 mesi di fruizione di Rdc, un’attività lavorativa autonoma o impresa individuale o abbiano sottoscritto una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio.

Attività lavorative che danno titolo al riconoscimento del beneficio addizionale (corrispondono a quelle previste ai fini del riconoscimento dell’incentivo all’autoimprenditorialità di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, c.d. Anticipazione NASpI):

a) attività professionale esercitata da liberi professionisti, anche iscritti a casse professionali autonome, in quanto “attività di lavoro autonomo”;

b) attività di impresa individuale commerciale, artigiana o agricola;

c) sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio;

d) costituzione di società unipersonale (S.r.l., S.r.l.s. o S.p.A.) caratterizzata dalla presenza di un unico socio (di regola la responsabilità del socio unico è limitata al capitale sociale conferito, a condizione che si versi l’intero capitale sociale sottoscritto, che sia comunicata al Registro delle imprese la presenza dell’unico socio e che sia indicata negli atti e nella corrispondenza della società l’unipersonalità della stessa, senza però indicare il nome del socio unico. Il mancato adempimento di tali obblighi comporta la perdita del beneficio della suddetta responsabilità limitata. In quest’ultimo caso, dunque, il socio, che risponde illimitatamente, può ottenere l’incentivo al pari di chi esercita attività di impresa individuale);

e) costituzione o ingresso in società di persone o di capitali (S.n.C o S.a.S o S.r.l.); il beneficio addizionale non spetta qualora il richiedente dell’incentivo conferisca meramente apporto in termini di capitale sociale.

È necessario che, in presenza dei requisiti di legge, i lavoratori autonomi siano iscritti alle gestioni previdenziali obbligatorie.

Il beneficio addizionale non spetta quando l’attività lavorativa sia stata avviata prima del riconoscimento del Rdc o quando, analogamente, la quota di capitale sociale di una cooperativa sia stata sottoscritta prima dell’accesso alla medesima misura.

Inoltre, spetta a condizione che i richiedenti:

  • non abbiano cessato, nei 12 mesi precedenti la richiesta del beneficio addizionale, un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o non abbiano sottoscritto, nello stesso periodo, una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, a eccezione della quota per la quale si chiede il beneficio addizionale;
  • non siano componenti di nuclei familiari beneficiari di Rdc che abbiano già usufruito del beneficio addizionale di cui al medesimo decreto ministeriale 12 febbraio 2021.

Sitografia

www.inps.it

RdC
Agenzia delle Entrate – Provvedimento n. 324659 del 22.11.2021
Inps – Circolare n° 175 del 22.11.2021
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