Specifiche Inps su indennità NASpI da Sostegni bis

Con circolare n. 122/2021, l’Inps fornisce istruzioni amministrative per l’attuazione della disposizione di cui all’articolo 38 del decreto-legge n. 73 del 2021 (c.d. decreto Sostegni bis).

Esso, nel disporre la sospensione dell’applicazione dell’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 22/2015, ha previsto che per le indennità NASpI in corso di erogazione alla data del 1° giugno 2021 e per le indennità NASpI che hanno decorrenza nell’arco temporale che va dal 1° giugno 2021 al 30 settembre 2021 non trova applicazione – dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2021 – il meccanismo della riduzione della prestazione prevista ogni mese, nella misura del tre per cento, a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.

Pertanto, in attuazione di detta ultima previsione normativa, le indennità NASpI aventi data di decorrenza nel predetto arco temporale verranno erogate fino al 31 dicembre 2021 nella misura come determinata secondo le ordinarie disposizioni di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, del richiamato decreto legislativo n. 22 del 2015, senza procedere dal primo giorno del quarto mese di fruizione alla riduzione della prestazione nella misura del tre per cento.

Sitografia

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