Intermediari: nuova comunicazione debiti

Maggio 2021 è il mese a partire dal quale si attiva la nuova modalità di comunicazione agli intermediari dei debiti per premi Inail rilevati nei riguardi dei loro clienti, che sostituisce il preavviso delle note di verifica dell’autoliquidazione.

Verrà inviato il preavviso dell’avviso bonario contenente ogni debito.

In presenza di un credito ritenuto certo, liquido ed esigibile, l’Inail invierà tramite Pec agli intermediari un preavviso di pagamento (c.d. preavviso bonario) contenente i dati in suo possesso.

In esso, le somme richieste saranno contraddistinte da codici e/o descrizioni che consentiranno al debitore di comprendere la natura della richiesta, anche di contestarla.

Decorsi trenta giorni dalla notifica del preavviso bonario senza pagamento o annullamento, anche parziale, della richiesta, l’Inail notificherà al debitore (ad esempio, al datore di lavoro) l’avviso di pagamento.

L’emissione dei preavvisi bonari è compito semestrale dell’Inail. L’avviso bonario, che é atto esecutivo, interrompe i termini prescrizionali.

La novità attivata dall’Inail certifica la centralità dei professionisti

Commercialisti. Il Consigliere tesoriere dei commercialisti con delega al lavoro, Roberto Cunsolo, afferma che la novità “certifica la centralità del ruolo dei professionisti”.

Più tempo per l’esame della richiesta: da 30 a 60 giorni

Cunsolo propone di valutare l’aumento a sessanta giorni (da trenta) del tempo a disposizione dell’intermediario per esaminare la richiesta e, ove non fosse possibile, di introdurre la possibilità di sospendere la procedura per almeno quindici giorni, mediante un sistema automatico da attivare accedendo al portale internet dell’istituto.

Consulenti del Lavoro. In virtù dei rapporti di collaborazione tra Inail e Consulenti del Lavoro, gli avvisi bonari saranno preceduti dall’invio del preavviso, notificato via mail (PEC), trenta giorni prima dell’invio dell’avviso bonario stesso.

Il preavviso non assume valore di titolo esecutivo ed è una comunicazione avente esclusivamente carattere ricognitivo; conterrà anche l’elenco delle somme richieste, contraddistinte da appositi codici.

Il debitore, in virtù dell’informativa ricevuta dall’intermediario, potrà dunque non solo comprendere la natura della richiesta, ma procedere eventualmente a contestarne il contenuto e richiederne l’aggiornamento delle risultanze, evitando così il perfezionamento dell’avviso bonario.

Sitografia: press-magazine.it / consulentidellavoro.it