Tassazione separata su indennità da integrativo
Al dubbio interpretativo sul corretto regime impositivo da applicare ad indennità versate ai dipendenti nell’anno successivo al periodo di maturazione, l’Amministrazione replica che tali indennità – nel caso di specie corrisposte nel 2020 per prestazioni relative al 2019 – vengono sottoposte a tassazione separata.
Tassazione separata, non ordinaria. Perché?
Nella risposta n. 243/E/2021, le motivazioni a base dell’assunto vengono dettagliate riportando che l’accordo di contrattazione collettiva integrativa sottoscritto nel 2020 riguardava la distribuzione del Fondo risorse decentrate (Frd) per l’anno 2019 e prevedeva l’attribuzione di indennità in caso di prestazioni lavorative che comportano disagio e/o rischio e particolari responsabilità, insieme a compensi destinati a premiare performance organizzative e individuali.
Ne è derivato il pagamento delle somme, con riferimento alle prestazioni 2019, nel 2020, con assoggettamento a tassazione ordinaria.
L’avvenuto ritardo nel pagamento delle retribuzioni in questione rispetto al periodo di maturazione, è ritenuto dal ministero istante “fisiologico” in quanto legato ai tempi tecnici necessari per portare a termine la procedura di liquidazione.
Ora, la norma che disciplina il regime speciale pone il contratto collettivo tra le “cause giuridiche” che lasciano il passo all’applicazione della tassazione.
In ogni caso, a prescindere dalla natura delle indennità e dei tempi tecnici necessari per l’erogazione è sufficiente che il pagamento avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello di maturazione in attuazione dell’accordo tra le parti per realizzare le condizioni che integrano l’applicazione della tassazione separata.
L’AdE ritiene che le indennità erogate per le prestazioni lavorative svolte nel 2019 dai dipendenti del ministero siano da assoggettare a tassazione separata, in quanto corrisposte nell’anno successivo a quello di maturazione, per una causa giuridica sopravvenuta, ossia in esecuzione dell’ “Accordo di contrattazione collettiva integrativa” sottoscritto nel 2020.
Viceversa, sono correttamente sottoposte a tassazione ordinaria le indennità corrisposte al personale in un anno successivo, in base alle presenze e all’attività lavorativa dell’anno precedente.
In tal caso, infatti, nonostante l’erogazione avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello cui l’emolumento si riferisce, il ritardo è da considerarsi fisiologico in base alla natura stessa del compenso.
Fonte: Agenzia delle Entrate/FiscoOggi