Decontribuzione Sud nella somministrazione

Il dl n. 104/2020 ha riconosciuto, in favore dei datori di lavoro privati la cui sede di lavoro sia situata in regioni svantaggiate, un esonero dal versamento dei contributi (c.d. Decontribuzione Sud), pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi (con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all’INAIL) per il periodo 1° ottobre 2020 – 31 dicembre 2020.

Con la Legge di bilancio per il 2021 l’agevolazione è stata prorogata fino al 31 dicembre 2029.

Un messaggio dell’INPS chiarisce i riflessi dell’esonero nel regime della somministrazione di
lavoro; l’utilizzo, quindi, della misura da parte delle Agenzie di somministrazione.

Le Agenzie di somministrazione beneficiano della Decontribuzione Sud?

“Con il contratto di somministrazione di lavoro, l’utilizzatore assume l’obbligo di comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare e a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori”, (articolo 33, comma 2, del D.lgs 15 giugno 2015, n. 81).

In altri termini, il costo del lavoro effettivamente sostenuto dall’Agenzia di somministrazione
(eventualmente comprensivo di maggiorazioni contributive ovvero oggetto di decontribuzione) va sempre trasferito in capo all’azienda utilizzatrice.

Oltretutto, i relativi benefici economici legati all’assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro stipulato a scopo di somministrazione, devono essere sempre imputati all’utilizzatore.

Pertanto, con specifico riferimento al godimento delle agevolazioni, le Agenzie di somministrazione non beneficiano “direttamente” delle misure di decontribuzione, e in via
generale di qualsiasi incentivo economico/contributivo, in quanto sono tenute per legge a trasferire tali benefici alle aziende utilizzatrici.

Le Strutture territoriali, pertanto, in sede di valutazione dei requisiti per la fruizione della Decontribuzione Sud da parte delle Agenzie di somministrazione, avranno cura di verificare, sulla base della comunicazione obbligatoria effettuata con il modello “UniSomm” dall’Agenzia medesima, se il rapporto intercorrente tra l’impresa utilizzatrice presso cui il lavoratore è somministrato e il medesimo lavoratore sia collocato nelle regioni ammesse alla misura, potendo attribuire in tal caso il codice di autorizzazione “0L” per la durata del rapporto, ivi compresi i periodi pregressi decorrenti dal 1° ottobre 2020, ed entro il 31 dicembre 2021.

Il codice di autorizzazione

A seguito dell’attribuzione del suddetto codice da parte delle Strutture territoriali, le Agenzie di somministrazione potranno fruire della misura per i rapporti di lavoro intercorrenti con utilizzatori ubicati nelle regioni del Mezzogiorno e recuperare le eventuali quote di decontribuzione relative alle mensilità pregresse.

Per le Agenzie di somministrazione che abbiano sede legale o operativa nelle regioni del Mezzogiorno e che abbiano fruito della decontribuzione nel periodo ottobre 2020 – marzo 2021
anche per lavoratori inviati presso aziende utilizzatrici ubicate in regioni differenti, in aderenza alle disposizioni ministeriali non si procederà al recupero della misura.

Resta tuttavia fermo che, dal mese successivo alla data di pubblicazione del messaggio che qui commentiamo, la fruizione della Decontribuzione Sud sarà considerata legittima solo laddove il lavoratore presti effettivamente la propria prestazione in una delle regioni ammesse ad usufruire dello sgravio.

Fonte: INPS