Cfp, l’Agenzia aggiusta le regole di calcolo
Cfp, o Contributo a fondo perduto: un provvedimento AE ne perfeziona le regole per la determinazione del valore.
Il contributo è previsto dall’articolo 1 del decreto “Sostegni” ed opera a favore dei soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019.
Il provvedimento del 29 marzo 2021 ritocca, su input delle interlocuzioni con le associazioni di categoria e delle segnalazioni degli operatori, il documento dello scorso 23 marzo, inserendo una correzione funzionale ad evitare equivoci e interpretare correttamente le regole di calcolo del cfp.
Cfp, cosa cambia?
In particolare, il provvedimento fornisce una puntuale interpretazione sulla determinazione del valore del contributo a fondo perduto e chiarisce che per le start-up che hanno attivato la partita Iva dal 1° gennaio 2019, il Cfp spetta a prescindere dalla circostanza che esse abbiano registrato un calo del 30% della media mensile del fatturato del 2020 rispetto alla corrispondente media del 2019.
In relazione alla quantificazione del contributo, per tali soggetti la percentuale di calo indennizzabile è applicata al calo della media mensile di fatturato calcolata per i soli mesi successivi a quello di attivazione della partita Iva.
Restano requisito ed importi
Restano comunque fermi il requisito del limite massimo di ricavi o compensi per l’ammissione al beneficio e gli importi minimi e massimi del contributo.
In tal senso, sono state adeguate anche le istruzioni allegate al modello da utilizzare per la compilazione dell’istanza.
Le modifiche appena effettuate non incidono, invece, sulle specifiche tecniche già approvate con il provvedimento del 23 marzo 2021.
Fonte: Agenzia delle Entrate/FiscoOggi