Ammortizzatori emergenziali, le novità del Bilancio 2021
Ammortizzatori emergenziali. Nella corposa quanto esaustiva circolare n. 28 del 17.02.2021, l’INPS:
– fornisce una sintesi delle principali disposizioni in materia di ammortizzatori sociali e di misure a sostegno del reddito previste
dalla Legge di bilancio 2021;
– illustra le novità apportate all’impianto regolatorio in materia di misure a sostegno del reddito previste per le ipotesi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa di eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
La Legge di bilancio, entrata in vigore il 1° gennaio 2021, racchiude infatti varie misure a contenuto lavoristico tra cui una serie di norme in materia di ammortizzatori sociali e di misure a sostegno del reddito destinate a produrre effetti nel corso dell’anno.
Redigo.info si soffermerà, in particolare, sul paragrafo “Modifiche in materia di trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga) e assegno ordinario per la causale “COVID-19”, relativo alle nuove disposizioni in caso di sospensione o riduzione dell’attività di lavoro a causa degli eventi di cui sopra.
I commi da 299 a 305 dell’articolo 1, intervengono in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, introducendo un ulteriore periodo di trattamenti di cassa integrazione salariale ordinaria (CIGO), in deroga (CIGD) e di assegno ordinario (ASO), che può essere richiesto da tutti i datori di lavoro che hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica, a prescindere dal precedente utilizzo degli ammortizzatori sociali fino al 31 dicembre 2020.
In particolare, il comma 300 prevede che i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono richiedere la concessione dei trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria o in deroga) o dell’assegno ordinario, per periodi decorrenti dal 1° gennaio 2021, per una durata massima di 12 settimane.
Sulla base di questa previsione, l’INPS evidenzia che l’impianto normativo delineato dalla Legge n. 178/2020 introduce un’importante novità riguardo all’articolazione degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro legati all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
La nuova disciplina, infatti, per la prima volta, differenzia l’arco temporale in cui è possibile collocare i diversi trattamenti.
Più specificatamente, le 12 settimane – che rappresentano la durata massima di trattamenti richiedibile con causale “COVID-19” – devono essere collocate:
a- nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria;
b- nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga.
L’ultimo periodo del citato comma 300 stabilisce altresì che i periodi di integrazione precedentemente già richiesti e autorizzati, collocati
(anche parzialmente) in periodi successivi al 1° gennaio 2021, sono imputati alle 12 settimane del nuovo periodo di trattamenti previsto dalla Legge di bilancio.
Ammortizzatori emergenziali, un esempio concreto
A titolo esemplificativo, se un’azienda ha già richiesto – con la causale “COVID 19 DL 137” e per un periodo continuativo dal 21 dicembre 2020 al 30 gennaio 2021 – le 6 settimane di cassa integrazione ordinaria previste dal Dl n. 137/2020 e dette settimane sono state
autorizzate dall’Istituto, la medesima azienda, in relazione alla previsione di cui alla legge n. 178/2020, potrà ancora beneficiare, al massimo, di ulteriori 8 settimane di nuovi trattamenti (12 complessive meno le 4 settimane di “gennaio 2021”).
A conclusione, con l’impianto normativo declinato dalla Legge di bilancio 2021, il legislatore conferma l’indirizzo già assunto con il Dl n. 104/2020 (“Decreto Agosto”) per cui l’utilizzo del periodo massimo di trattamenti previsto (12 settimane), da collocare nell’arco temporale sopra decritto, è possibile esclusivamente nei limiti dei periodi autorizzati senza in alcun modo tenere conto del dato relativo al fruito.