CIG, quali i termini di trasmissione delle domande?

Quali sono i termini di trasmissione delle domande relative ai trattamenti di CIG (ordinaria e in deroga) e assegno ordinario connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19?

Il decreto-legge n. 137/2020, all’articolo 12, comma 5, conferma la disciplina sui termini di trasmissione delle istanze relative ai trattamenti di integrazione salariale per le causali collegate all’emergenza epidemiologica da COVID-19, secondo la quale il termine per la presentazione delle domande relative ai trattamenti di cassa integrazione (ordinaria e in deroga) e di assegno ordinario è fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

La seconda parte del comma prevede altresì che, in sede di prima applicazione della norma, il termine decadenziale di trasmissione delle istanze di cui trattasi è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del medesimo decreto-legge.

In virtù di tale previsione, il termine si colloca alla data del 30 novembre 2020.

CIG: eccezione al termine di trasmissione della domanda

Ma, considerato che l’applicazione della disposizione contenuta nella seconda parte del citato comma 5 non assolve alla specifica finalità di introdurre un termine di maggior favore per la trasmissione delle istanze, in un messaggio di recente pubblicazione (n. 4484 del 27 novembre 2020) l’INPS precisa che le domande di trattamenti per causali collegate all’emergenza epidemiologica da COVID-19, relative a periodi di sospensione o riduzione delle attività che hanno inizio nel mese di novembre 2020, potranno utilmente essere trasmesse entro la scadenza ordinaria fissata al termine del mese successivo, vale a dire entro il 31 dicembre 2020.