NASpI e DIS-COLL: proroga da decreto Agosto
1. PROROGA DELLE INDENNITA’ NASpI e DIS-COLL
Le indennità di disoccupazione NASpI e DISS-COLL, oggetto di proroga bimestrale nel decreto “Agosto” se fruite nell’arco temporale compreso tra il 1° maggio e il 30 giugno 2020, soggiacciono a 5 condizioni d’accesso alla proroga ereditate dal decreto “Rilancio”, per cui il percettore non dev’essere già beneficiario:
- delle indennità previste dal decreto “Cura Italia”;
- delle indennità COVID-19 previste dal decreto “Rilancio”;
- dell’indennità a favore di lavoratori domestici e dell’indennità a favore dei lavoratori sportivi previsti ancora dal decreto “Rilancio”.;
- delle indennità onnicomprensive e in favore dei lavoratori marittimi previste per alcune categorie di lavoratori dal decreto “Agosto”;
- dell’indennità a favore dei pescatori autonomi prevista dal decreto “Rilancio”.
In sintesi, dunque, i lavoratori già destinatari delle indennità COVID-19 di cui ai decreti “Cura Italia” e “Rilancio Italia”, nonché delle indennità di cui al decreto ultimo (“Agosto”) non beneficeranno della estensione delle suddette indennità di disoccupazione.
La proroga delle citate indennità è rivolta anche ai soggetti che hanno beneficiato della proroga delle medesime indennità NASpI e DISS-COLL introdotta dal decreto “Rilancio”.
L’importo delle due mensilità aggiuntive di NASpI o DIS-COLL è pari all’importo dell’ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.
Per i due mesi di estensione delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL trovano applicazione tutti gli istituti relativi alla sospensione delle indennità in caso di:
– rioccupazione di durata pari o inferiore a sei mesi (cinque giorni per la prestazione DIS-COLL);
– abbattimento della prestazione in caso di cumulo della prestazione con il reddito da lavoro dipendente o autonomo,
nonché l’istituto della decadenza.
Per la proroga di due mesi delle indennità NASpI e DIS-COLL non è necessario presentare alcuna domanda, in quanto l’INPS (circolare n. 111 del 29.9.2020) procederà d’ufficio all’estensione delle stesse.
Nel caso in cui il percettore delle prestazioni NASpI e DIS-COLL maturi i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata durante il periodo di estensione delle predette indennità, queste ultime non saranno oggetto di proroga.
Un caso particolare riguarda il percettore delle due indennità di disoccupazione, la cui durata – “ordinaria” o a seguito della proroga di due mesi introdotta dal decreto “Rilancio Italia” – termina nel predetto arco temporale 1° maggio 2020 – 30 giugno 2020, se ha già presentato, al 29.9.2020, la domanda di certificazione relativa ad Ape Sociale e pensione lavoratori precoci; in questa circostanza, il riconoscimento della proroga è sospeso: l’interessato, entro il 31 ottobre 2020, potrà manifestare la volontà di avvalersi, attraverso la trasmissione del modello NASpI-Com, della proroga delle prestazioni di disoccupazione. Solo a seguito della manifestazione di tale volontà entro il termine previsto, l’Istituto terrà conto dei periodi di proroga ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni per l’accesso alle prestazioni.
Va chiarito che il percettore delle indennità NASpI e DIS-COLL può cumulare le stesse con le indennità COVID-19 solo per il periodo di durata “ordinaria” delle suddette indennità di disoccupazione.
Per quanto concerne la sola prestazione di disoccupazione NASpI – per la quale è previsto l’accredito della contribuzione figurativa – si precisa che anche per le ulteriori due mensilità aggiuntive verrà riconosciuta la contribuzione figurativa e, ove spettanti, gli assegni per il nucleo familiare.
La proroga della indennità non è invece riconosciuta ai percettori della NASpI che hanno fruito della stessa in forma anticipata e il cui periodo teorico di spettanza termini nell’arco temporale compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020.
2. RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A SEGUITO DI ACCORDO COLLETTIVO AZIENDALE E ACCESSO ALL’INDENNITÀ NASPI
Ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 ovvero dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, è precluso l’avvio delle procedure in materia di licenziamenti collettivi. (restano sospese le procedure pendenti avviate dopo il 23 febbraio 2020).
E’ pure preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo (restano sospese le procedure in corso).
Preclusioni e sospensioni ora descritte non trovano applicazione, tra le altre, nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale – stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale – che ha ad oggetto un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. Ai suddetti lavoratori, che cessano il rapporto di lavoro aderendo al predetto accordo collettivo aziendale, è comunque riconosciuta l’indennità di disoccupazione NASpI.
3. ISTRUZIONI CONTABILI E FISCALI
Le indennità NASpI e DIS-COLL in commento, percepite in sostituzione del reddito di lavoro dipendente, costituiscono redditi della stessa natura di quelli perduti o sostituiti in forza di quanto disposto dall’art. 6, c. 2 del TUIR; pertanto, sono assoggettate ad imposizione. L’Istituto, in qualità di sostituto d’imposta, a fine anno determinerà il conguaglio fiscale d’imposta e rilascerà la certificazione fiscale (mod. CU).