Bonus Mezzogiorno e bonus investimenti in beni strumentali. Cumulabili?
L’intervento interpretativo del Fisco nel documento di prassi n. 360/2020 sulla cumulabilità del c.d. “bonus Mezzogiorno” – L. n. 208/2015 – con il bonus investimenti in beni strumentali – L. n. 160/2019 – prescinde dalla verifica del possesso dei requisiti per beneficiarne. Piuttosto, esso riguarda la cumulabilità tra il credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno e il credito di imposta per investimenti in beni strumentali introdotto dalla legge di Bilancio 2020.
Il “bonus Mezzogiorno” è riconosciuto in favore delle imprese che, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020, acquisiscano, con contratti di locazione finanziaria, beni strumentali nuovi inseriti in un progetto di investimento e destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni:
- Campania;
- Puglia;
- Basilicata;
- Calabria;
- Sicilia;
- Molise;
- Sardegna;
- Abruzzo.
In relazione agli investimenti di cui sopra, l’Amministrazione finanziaria ritiene possibile cumulare i due benefici, purché tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto per l’investimento.
D’altro canto, il “bonus Mezzogiorno” è, in linea generale, cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.
E’ proprio la Legge di Bilancio 2020 – che prevede che alle imprese che a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, è riconosciuto un credito d’imposta in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili – a stabilire, testualmente, che “Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto”.