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Il 25 settembre 2026, Conflavoro PMI e Fesica-Confsal hanno sottoscritto un accordo integrativo e modificativo del CCNL Aziende artigiane e non artigiane con meno di 15 dipendenti, relativo ai settori Alimentari, Pasticcerie, Panificazione, Vini, Pastifici ed Affini, identificato dal codice CNEL E01G.
L’accordo interviene su diversi istituti del rapporto di lavoro, dagli scatti di anzianità all’indennità di vacanza contrattuale, dall’Elemento di Garanzia Retributiva (E.G.R.) alla reperibilità, fino a malattia, periodo di comporto, ROL, ferie e contratti a termine.
CCNL Alimentari: scatti di anzianità e vacanza contrattuale
L’intesa definisce gli importi degli scatti di anzianità, che maturano con cadenza biennale fino a un massimo di 5.
Nel settore alimentare, gli importi sono compresi tra 34,00 euro per il livello 1S e 15,00 euro per il livello 6. Per il settore della panificazione, gli scatti variano da 22,00 euro per i livelli A1S e B1 a 15,00 euro per i livelli A4 e B4.
Nelle imprese non artigiane, gli importi sono compresi tra 55,00 euro per il livello Q e 22,50 euro per il livello 8. Per gli apprendisti artigiani l’importo è fissato in 10,00 euro.
Gli scatti già maturati vengono conservati e concorrono al raggiungimento del limite massimo di 5.
In caso di ritardo nel rinnovo del contratto è prevista l’indennità di vacanza contrattuale, determinata applicando al minimo tabellare di ciascun livello una percentuale pari al tasso di inflazione dell’anno precedente. L’importo dell’indennità viene riassorbito dagli incrementi salariali stabiliti in sede di rinnovo.
Retribuzione: E.G.R., reperibilità e indennità di cassa
Nelle imprese prive di premio di risultato è riconosciuto l’Elemento di Garanzia Retributiva (E.G.R.), che viene corrisposto nel mese di giugno dell’anno successivo ed è pari all’1% della retribuzione di fatto. L’erogazione è prevista per le aziende che abbiano conseguito, al termine dell’esercizio, un aumento della produttività, del rapporto tra fatturato e dipendenti oppure del valore aggiunto per dipendente.
L’accordo introduce inoltre l’indennità di reperibilità, pari a 7,75 euro per ogni giornata feriale e 10,33 euro per ogni giornata festiva. Aumenta anche l’indennità di cassa e maneggio di denaro, che passa dal 6% al 7%.
CCNL Alimentari: prova e malattia
Il periodo di prova viene fissato in una durata compresa tra 1 mese per il livello 6 e 6 mesi per i livelli 1S e 1. Nelle imprese non artigiane, quando l’orario è distribuito su sei giorni, i periodi di prova vengono incrementati applicando il coefficiente 1,2, fino a un massimo complessivo di 180 giorni.
Per quanto riguarda il trattamento economico della malattia, a decorrere dalla data di rinnovo, i lavoratori non in prova percepiranno una retribuzione, comprensiva dell’indennità erogata dall’INPS, pari al 100% dal 4° giorno per gli eventi di durata pari o inferiore a 6 giorni e dal 1° al 180° giorno per gli eventi di durata superiore a 6 giorni. Per le imprese non artigiane, l’integrazione è pari al 100% per 186 giorni di calendario in caso di anzianità fino a 5 anni. Per anzianità superiori a 5 anni, l’integrazione è pari al 100% per i primi 186 giorni e al 50% per i successivi 179.
Periodo di comporto, ROL e ferie
Il periodo di comporto è fissato in 12 mesi di assenza nell’arco di 24 mesi consecutivi.
Per le imprese non artigiane, la conservazione del posto è prevista per 186 giorni di calendario in caso di anzianità fino a 5 anni e per 365 giorni in caso di anzianità superiore a 5 anni.
Sono inoltre riconosciute 16 ore annue di riduzione dell’orario di lavoro (ROL) alla generalità dei lavoratori, fruibili in blocchi di 4 o 8 ore. Nelle imprese non artigiane, il monte annuo dei ROL è fissato in 76 ore, incrementate di ulteriori 8 ore per i lavoratori turnisti e, dal 1° gennaio 2027, di altre 4 ore.
Le ferie sono stabilite nella misura di 173 ore annue.
Contratti a termine: le causali individuate dall’accordo
L’accordo individua infine specifiche causali per la stipulazione di contratti a termine di durata superiore a 12 mesi.
L’intesa del 25 settembre 2026 interviene quindi su diversi aspetti della disciplina applicabile alle aziende artigiane e non artigiane con meno di 15 dipendenti dei settori interessati dal CCNL, definendo importi e regole relativi a scatti di anzianità, retribuzione, reperibilità, malattia, comporto, ROL, ferie e contratti a termine.
A. L.

