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La nuova disciplina delle accise sull’energia elettrica entra nella fase operativa, dando centralità in particolare ai soggetti coinvolti e a come vengono ripartiti i consumi. Con la circolare n. 21 dell’11 agosto 2026, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha fornito le indicazioni necessarie per applicare concretamente le novità introdotte dal decreto legislativo n. 43/2025 e definite dal decreto attuativo del Mef del 10 marzo 2026.
Venditori, autoproduttori e consumatori: ruoli più definiti
Quando si può parlare di autoproduzione
Uno degli aspetti centrali della circolare riguarda la distinzione tra venditori, autoproduttori, consumatori e soggetti che svolgono contemporaneamente attività di consumo e vendita. Una classificazione che incide direttamente su autorizzazioni, dichiarazioni, versamenti e controlli.
L’ADM ribadisce che si può parlare di autoproduzione soltanto quando produttore e consumatore coincidono. La semplice produzione di energia, quindi, non è sufficiente per accedere al regime previsto per l’autoconsumo. Se l’energia viene ceduta ad altri consumatori finali, il produttore assume invece il ruolo di venditore o di consumatore-venditore.
La stessa impostazione vale per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili: le agevolazioni previste per l’autoconsumo trovano applicazione quando produttore e utilizzatore coincidono e produzione e consumo avvengono nello stesso sito.
Autorizzazioni, licenze e garanzie: gli adempimenti per le imprese
Sede effettiva e controlli sugli impianti
La circolare definisce anche le procedure per l’avvio delle attività. Le autorizzazioni alla vendita sono rilasciate dalle direzioni territoriali ADM competenti per la sede legale del richiedente, mentre per le officine elettriche la licenza di esercizio spetta all’Ufficio delle dogane e dei monopoli competente in base alla posizione dell’impianto.
Per le officine devono essere presentati anche gli schemi degli apparati e degli strumenti di misura, così da permettere all’Agenzia di verificare la configurazione dell’impianto e la corretta tutela degli interessi erariali.
Particolare attenzione viene inoltre riservata all’affidabilità degli operatori. La sede legale indicata nella denuncia di inizio attività deve essere una struttura realmente operativa, non un semplice recapito formale. L’assenza di una sede effettiva può portare al diniego dell’autorizzazione o alla sua successiva revoca.
Cauzione iniziale del 15%
Tra gli adempimenti assume rilievo anche il sistema delle garanzie. Al momento dell’avvio dell’attività è richiesta una cauzione non inferiore al 15% dell’accisa annua stimata, determinata in base alla tipologia del contribuente obbligato.
Uso promiscuo e reti interne: più attenzione alla misurazione dei consumi
La centralità della ripartizione dei consumi
La circolare affronta infine le situazioni di uso promiscuo, nelle quali la stessa fornitura di energia è destinata a impieghi soggetti a differenti regimi fiscali. In questi casi, l’utilizzatore deve comunicare al venditore o al consumatore-venditore come vengono ripartiti i consumi e allegare una relazione tecnica asseverata con le percentuali relative ai diversi impieghi e il consumo annuo stimato.
Per le reti interne di distribuzione presenti in siti industriali, commerciali o di servizi condivisi, è inoltre richiesta l’installazione di misuratori interni capaci di rilevare separatamente i consumi dei diversi utilizzatori.
Con la circolare n. 21/2026, dunque, l’ADM completa il quadro operativo della riforma delle accise sull’energia elettrica, ponendo centralità alla corretta individuazione dei soggetti, alla tracciabilità dei consumi e alla possibilità per l’Amministrazione di verificare concretamente le attività e gli impianti.
A. L.

