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Con il messaggio n. 270 del 27 gennaio 2026, l’INPS ha fornito importanti chiarimenti sulla platea dei beneficiari in merito all’incentivo decreto Coesione, ampliandone l’interpretazione. La circolare n. 148 del 28 novembre 2025 aveva illustrato le prime direttive sull’incentivo, che prevede un contributo economico pari a 500 euro mensili a favore delle imprese avviate tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025 nei settori considerati strategici per lo sviluppo delle nuove tecnologie e per la transizione digitale ed ecologica, da parte di giovani disoccupati under 35.
Pertanto, il Ministero ha precisato che la misura deve essere riconosciuta anche ai liberi professionisti, a condizione che l’attività rientri nei codici ATECO individuati dal decreto interministeriale del 3 aprile 2025 e recepiti dalla circolare INPS n. 148/2025. Per tali soggetti, il momento costitutivo dell’attività coincide con la data di apertura della partita IVA.
Resta fermo il requisito dello stato di disoccupazione, che viene verificato tramite i sistemi informativi messi a disposizione dal Ministero del Lavoro, nonché il limite anagrafico dei 35 anni di età non compiuti.
Alla luce di questi chiarimenti, l’INPS ha adeguato il servizio di presentazione delle domande telematiche disponibile sul proprio sito istituzionale, consentendo quindi l’accesso anche ai liberi professionisti, i quali – non essendo iscritti al Registro delle imprese – dovranno dichiarare in sede di domanda la data di apertura della partita IVA, che deve rientrare nel periodo agevolato.
Per questi soggetti, l’Istituto ha inoltre comunicato una finestra temporale dedicata: il servizio di presentazione delle domande resterà aperto dal 31 gennaio al 2 marzo 2026, esclusivamente per i liberi professionisti in possesso dei requisiti previsti.
Per tutti gli altri aspetti non oggetto di ulteriori precisazioni, l’INPS rinvia integralmente alle disposizioni già contenute nella circolare n. 148/2025, che resta il riferimento principale per l’attuazione dell’incentivo decreto Coesione.
Redazione redigo.info

