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Le Parti – Cifa, Confsal Federlavoratori e Confsal – hanno siglato, in data 18 novembre 2025, un accordo integrativo volto a chiarire la regolamentazione dei ROL spettanti ai lavoratori del CCNL Intersettoriale Cifa- Confsal (Cod. CNEL H03A).
La nuova disciplina si aggiunge a quanto stabilito nei precedenti documenti siglati dalle Parti (Testo definitivo del 6 maggio 2025, Accordo integrativo del 23 settembre 2025, Accordo di rinnovo economico del 20 ottobre 2025).
CCNL Intersettoriale Cifa-Confsal: disciplina dei permessi retribuiti ROL
Le Parti hanno definito ulteriori incrementi del monte ore annuo di permessi retribuiti, come di seguito riportato.
Comparto COMMERCIO – SERVIZI. A partire dal 5° anno di anzianità presso la stessa azienda, in aggiunta al già previsto monte ore di 40 ROL + 32 ore di permessi per festività soppresse, i lavoratori matureranno:
- 16 ore annue di permessi (aziende fino a 15 dipendenti);
- 32 ore annue di permessi (aziende con più di 15 dipendenti).
Comparto TURISMO – stabilimenti balneari, parchi e aziende di intrattenimento. Le Parti precisano che le 76 ore di rol si raggiungono attraverso un meccanismo di maturazione progressiva (non spettano, dunque, ai lavoratori neoassunti). La maturazione è così articolata:
- fino al compimento del 4° anno di anzianità, ai lavoratori spetta il monte ore di 40 ROL + 32 ore di permessi per festività soppresse;
- a partire dal 5° anno di anzianità aziendale, invece, si raggiunge il monte complessivo di 76 ore di permessi ROL + 32 ore di permessi per festività soppresse (tot. 108 ore).
Comparto Commercio e Servizi: deroga migliorativa clausole elastiche
Clausole elastiche. Il datore di lavoro può modificare la collocazione temporale e la durata della prestazione lavorativa nel limite del 25% della normale prestazione annua a tempo parziale. Il preavviso minimo di variazione è pari a 2 giorni ed è prevista una maggiorazione minima:
- pari all’1,5% in caso di modifica della collocazione temporale;
- pari al 36,5% (35%+1,5%) in caso di variazione in aumento.
Lavoro supplementare. Il datore di lavoro può richiedere prestazioni di lavoro supplementare nel limite del 25% delle ore di lavoro settimanali concordate; il lavoro supplementare è compensato con la maggiorazione della retribuzione oraria globale di fatto del 35%.
Comparto Turismo e Pubblici Esercizi, periodo di prova più favorevole
Le Parti hanno integrato quanto già stabilito nei precedenti verbali, inserendo una durata del periodo di prova più favorevole per i seguenti livelli:
| Livello | Periodo di prova |
| 1 | 15 giorni di effettivo lavoro |
| 2 | 20 giorni di effettivo lavoro |
| 3 | 30 giorni di effettivo lavoro |
| 4 | 45 giorni di effettivo lavoro |
Alessia A. Mirabella
Redazione redigo.info


