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  Lavoro  L’INAIL sulle sanzioni civili applicabili dal 1° settembre
Lavoro

L’INAIL sulle sanzioni civili applicabili dal 1° settembre

redazioneredazione—Ottobre 14, 2024
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Con la circolare n. 31 del 10 ottobre 2024, l’INAIL ha riportato lutto ciò che è necessario conoscere in termini di sanzioni civili per omissione e per evasione contributive relativamente al nuovo regime sanzionatorio, attivo dal 1° settembre 2024.

Il decreto 19/2024, convertito dalla legge 56/2024, ha modificato il regime delle sanzioni civili relative a: omissioni ed evasioni contributive, oggettive incertezze e riduzione delle sanzioni civili. Le modifiche riguardano i seguenti punti:

  • per le omissioni contributive, l’applicazione di una sanzione civile è calcolata senza la maggiorazione di 5.5 punti percentuali qualora sia effettuato il pagamento entro 120 giorni dalla scadenza, in un’unica soluzione e prima di contestazioni e richieste da parte degli enti impositori;
  • per le spontanee regolarizzazioni di evasioni contributive si prevede l’applicazione di una sanzione civile calcolata con la maggiorazione di 7.5 punti percentuale, se il versamento è effettuato in un’unica soluzione ed entro 90 giorni dalla denuncia (in aggiunta del 5.5 per passaggio precedente e complessivamente non superiore al 40 per cento della cifra dovuta);
  • per le situazioni debitorie rilevate dagli enti impositori, si prevede l’applicazione di sanzioni, rispettivamente per omissione o per evasione, ridotte del 50 per cento se il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla notifica della contestazione.

Il tasso ufficiale di riferimento è quello relativo al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principale dell’Eurosistema (ORP) definito dalla BCE.

Sintesi dell’applicazione delle sanzioni civili

La circolare riporta una sintesi esaustiva e completa delle varie sanzioni civili applicate a partire dal 1° settembre 2024, riportate come di seguito.

Omissione:

  • entro 120 giorni dalla scadenza in unica soluzione, si applica una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ORP, con tetto massimo non superiore al 40 per cento;
  • oltre i 120 giorni dalla scadenza, invece, si applica una sanzione civile, in ragione d’anno, pari tasso ORP maggiorato di 5.5 punti percentuale con tetto massimo non superiore al 40 per cento della sanzione.

Spontanea regolarizzazione entro 12 mesi, in soluzione unica o con pagamento rateale:

  • entro il termine fissato dall’Istituto, si applica una sanzione civile pari al tasso ORP maggiorato di 5.5 punti percentuale con tetto massimo non superiore al 40 per cento della sanzione;
  • entro 60 giorni dal termine fissato dall’Istituto, si applica una sanzione civile pari al tasso ORP maggiorato di 7.5 punti percentuale con tetto massimo non superiore al 40 per cento della sanzione.

Situazione debitoria rilevata d’ufficio o a seguito di verifiche ispettive, ancora una volta, in unica soluzione o con pagamento rateale:

  • in caso di omissione, si applica una sanzione civile con tasso ORP ridotta del 50 per cento, nel tetto massimo del 40;
  • in caso di evasione, si applica una sanzione civile con tasso ORP ridotta del 50 per cento, nel tetto massimo del 60;

entrambe le soluzioni sono subordinate al pagamento della prima rata.

Evasione:

  • applicazione di una sanzione civile, in ragione d’anno pari al 30 per cento, con tetto massimo del 60 per cento del totale.

Mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze:

  • entro il termine fissato dall’Istituto, vengono applicati solo gli interessi legali della sanzione.

Redazione redigo.info

circolare n. 31INAILregime sanzionatoriosanzioni civili
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