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  Lavoro  Marche. CIGO ai datori, causale EONE
Lavoro

Marche. CIGO ai datori, causale EONE

redazioneredazione—Settembre 27, 2022
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Riguardo alle corrette modalità di presentazione delle domande di Cassa Integrazione salariale Ordinaria (CIGO) da parte dei datori di lavoro colpiti dall’alluvione nelle Marche, nonché alle istruzioni operative per la gestione dell’istruttoria delle istanze stesse con causale EONE da parte delle Strutture INPS territoriali competenti, l’Istituto pubblica un messaggio (n. 3498/2022).

I datori di lavoro interessati possono presentare la relativa domanda di accesso utilizzando, con riferimento alla sospensione dell’attività lavorativa in occasione delle giornate in cui si sono verificati gli eventi meteorologici avversi, la causale “Incendi – crolli – alluvioni”.

Tale causale rientra tra quelle riferibili al verificarsi di eventi oggettivamente non evitabili (c.d. EONE).

Criteri per le causali EONE

Si ricorda che per le causali EONE sono previsti i seguenti specifici criteri:

– i datori di lavoro non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale;

– le domande devono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui l’evento si è verificato;

– l’obbligo dell’informativa sindacale non è preventivo ed è sufficiente, anche dopo l’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, indicare alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la durata del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e il numero dei lavoratori interessati.

Tenuto conto dell’entità dell’evento meteorologico che si è verificato nelle giornate del 15 e 16 settembre 2022 nel territorio delle province di Ancona e Pesaro, i datori di lavoro che hanno sospeso o ridotto l’attività lavorativa nelle unità produttive collocate nel predetto ambito territoriale e che presentano le domande con la predetta causale, non devono dare dimostrazione degli effetti che l’evento ha determinato sull’attività produttiva dell’azienda, in considerazione dello stato di emergenza dichiarato con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 16 settembre 2022.

La relazione tecnica si limiterà, pertanto, a descrivere sinteticamente la tipologia delle attività lavorative svolte nelle unità produttive oggetto della domanda e a dichiarare l’avvenuta sospensione delle attività stesse.

Causale alternativa

Nella diversa situazione in cui i datori di lavoro non abbiano potuto riprendere l’attività lavorativa neppure al cessare dei fenomeni alluvionali, in ragione del persistere della situazione di impraticabilità dei locali, la domanda di cassa integrazione salariale ordinaria può essere presentata con la causale “Impraticabilità locali anche per ordine di Pubblica Autorità”.

Anche tale causale rientra tra quelle riferibili al verificarsi degli eventi oggettivamente non evitabili. Pertanto, come per la causale “Incendi – crolli – alluvioni”, si applicano i criteri di maggiore favore sopra richiamati.

Con riferimento alle domande presentate con causale “Impraticabilità dei locali anche per ordine di Pubblica Autorità”, i datori di lavoro possono allegare, ove necessario, il verbale o le attestazioni delle Autorità competenti che accertino detta impraticabilità, il possesso dei quali può essere autocertificato dal datore di lavoro nella relazione tecnica allegata alla domanda. Anche in questo caso, la relazione tecnica può limitarsi a descrivere sinteticamente la tipologia delle attività lavorative svolte nelle unità produttive oggetto della domanda e a dichiarare l’avvenuta sospensione delle attività in ragione dell’impraticabilità dei locali o del persistere della stessa.

Si ricorda che qualsiasi elemento istruttorio non fornito dal datore di lavoro all’atto della domanda non determina in nessun caso la reiezione dell’istanza, bensì l’attivazione, con le consuete modalità, del supplemento istruttorio.

Con riferimento al requisito della ripresa dell’attività lavorativa, i datori di lavoro interessati possono indicare nella prima richiesta di trattamento una data di ripresa basata su ragionevoli previsioni che tengano conto del termine delle operazioni di messa in sicurezza degli stabilimenti, di verifica del funzionamento e dello stato di agibilità degli arredi, dei macchinari e degli impianti, dell’attività di pulizia e smaltimento delle acque e dei fanghi, nonché della valutazione di eventuali rischi addizionali.

Qualora detta data non possa essere rispettata per motivate ragioni, il datore di lavoro può chiedere una proroga del trattamento di integrazione salariale in corso senza pregiudizio della domanda già presentata.

Informativa alle organizzazioni sindacali

In tema di informativa sindacale, la comunicazione alle Organizzazioni sindacali – come accennato, non preventiva per le causali in esame – se non allegata alla domanda, può essere prodotta successivamente dal datore di lavoro, in riscontro alla richiesta di integrazione istruttoria formulata dalla Struttura INPS competente.

Le imprese del settore edile e lapideo, industriali e artigiane, non sono tenute ad effettuare la predetta informativa per le richieste riferite alle prime 13 settimane di cassa integrazione ma – anche in questo caso in via non preventiva – solo per le istanze di proroga dei trattamenti con sospensione/riduzione dell’attività lavorativa oltre le 13 settimane consecutive.

Sitografia

www.inps.it

datori di lavoroeventi calamitosiINPS
Anpal – Decreto n. 275 del 23.9.2022
Inps – Messaggio n. 3498 del 26.9.2022
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