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  Lavoro  Lavoro agile. Fondazione Studi: comunicato è fonte anomala
LavoroProfessionisti

Lavoro agile. Fondazione Studi: comunicato è fonte anomala

redazioneredazione—Settembre 15, 2022
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Entro il 1°novembre 2022, i datori di lavoro dovranno comunicare, in cinque giorni, l’attivazione di nuovi accordi di lavoro agile o la modifica di precedenti intese, come stabilisce un comunicato del Ministero del Lavoro giudicato “fonte anomala” dalla Fondazione Studi dei Consulenti.

Le sanzioni per omessa o tardiva comunicazione sono previste dall’articolo 19 del decreto legislativo n. 276/2003. L’attenzione dei datori va dunque posta alle nuove modalità di accesso:

  • per la trasmissione delle comunicazioni e
  • per attivare il servizio massivo REST (in caso di invio di un elevato numero di periodi di lavoro agile da comunicare).

Dovranno, parimenti, prestare attenzione alle nuove tempistiche di comunicazione.

Anche su questo neonato ordine di regole la Fondazione Studi ha svolto un pratico approfondimento, rubricato: “Smart working: istruzioni per l’uso” del 13 settembre 2022, con il quale vengono analizzati anche i profili sanzionatori e fornite utili FAQ per sciogliere i dubbi più frequenti in materia.

Tra tutte, la sezione del documento che fornisce elementi interpretativi è quella dedicata ai profili sanzionatori.

Più precisamente, la sanzione indicata dal Ministero del Lavoro per violazione dell’articolo 4-bis del D.L. n. 510/1996, non può trovare applicazione ai sensi del principio di legalità (articolo 1 della Legge n. 689/1981). Perché? Per la circostanza che tra le comunicazioni obbligatorie da effettuarsi entro cinque giorni che la norma indicata elenca, non è presente quella relativa al lavoro agile.

La deduzione è corretta poiché non può essere invocata l’applicabilità analogica di altra norma sanzionatrice, estendendone l’applicazione fuori dai casi ivi previsti.

I professionisti Consulenti ritengono, viceversa, applicabile la sanzione dettata dall’articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 276/2003, riguardante l’ipotesi in cui venga accertata «la mancata comunicazione» dall’organo ispettivo.

Ma la norma che disciplina l’obbligo di comunicazione non fissa alcun termine entro cui assolvere l’adempimento.

La Fondazione Studi ne fa derivare che “l’illecito di tipo commissivo in parola si potrebbe ritenere non consumato posto che i termini entro cui adempiere non risultano previsti dalla legge. Invero, stando alla lettera della legge che richiede la comunicazione della data di inizio e di cessazione della prestazione di lavoro agile, parrebbe potersi intendere che la tempestività dell’assolvimento del suddetto obbligo ne imponga l’adempimento prima dell’inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa, momento in cui il soggetto obbligato sia nelle condizioni di potere assolvere.”

Attivando un’interpretazione prudenziale della norma, si può ritenere che l’assolvimento dell’onere di invio della comunicazione semplificata debba precedere l’inizio dell’attività lavorativa con modalità di smart working.

L’anomalia della fonte

Le ultime riflessioni dell’approfondimento sulle tempistiche della comunicazione danno spazio ad una constatazione sulla fonte da cui proviene il termine entro cui assolvere l’obbligo senza incorrere in sanzioni: “È pur vero che una lettura pragmatica delle diverse fonti consentirebbe la possibilità di provvedere nel termine di cinque giorni, così come indicato dal Ministero. Tale soluzione, però, non può prescindere dalla consapevolezza dell’anomalia della “fonte” di provenienza (un comunicato stampa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) e dell’incertezza circa la tenuta di una interpretazione estensiva impropria, alla luce di quanto evidenziato.

Sitografia

www.consulentidellavoro.it

Fondazione Studi Consulenti del LavoroSmart Working
Fondazione Studi Consulenti del Lavoro – Approfondimento 13.9.2022
Salario minimo, sì alla direttiva Ue
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