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  Lavoro  Lavoro. Convertito in legge il Sostegni ter
Lavoro

Lavoro. Convertito in legge il Sostegni ter

redazioneredazione—Marzo 24, 2022
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Nel Sostegni ter (dl n. 4/2022) convertito in legge, le misure governative in materia lavoro interessano principalmente le agevolazioni contributive.

Nel merito.

Esoneri contributivi

L’articolo 4, comma 2 riconosce l’esonero contributivo di cui all’articolo 7 del D.L. n. 104/2020 per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali effettuate dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022.

Spetta limitatamente al periodo di durata dei contratti stipulati e comunque fino ad un massimo di 3 mesi, anche in caso di conversione a tempo indeterminato dei contratti di lavoro dipendente a termine nei suddetti settori, per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dalla conversione.

Dal comma 2-ter al comma 2-septies, a favore dei datori di lavoro privati che operano nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator è previsto l’esonero contributivo previdenziale, riconosciuto – con riferimento alla contribuzione a carico dei medesimi e con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL – fino a un massimo di 5 mesi, anche non continuativi, relativi al periodo di competenza aprile-agosto 2022. E’ fruibile entro il 31 dicembre 2022.

L’esonero è riparametrato e applicato su base mensile.

Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro

Con l’articolo 7 del dl n. 4/2022 il Governo, ora pure il Parlamento, ha stabilito l’esonero, dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, dal pagamento della contribuzione addizionale per i trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale e per gli assegni ordinari di integrazione salariale (a carico del FIS dell’INPS), fruiti dai datori di lavoro del turismo, della ristorazione, del commercio all’ingrosso, dei parchi divertimenti e parchi tematici, degli stabilimenti termali, delle attività ricreative, dei trasporti, dei musei, degli spettacoli, delle feste e cerimonie, delle organizzazioni associative, nonché di specifiche attività di produzione o di erogazione di servizi (Allegato I).

E’ replicata la norma dettata dall’articolo 4 dell’abrogato dl 13/2022 (c.d. “decreto antifrodi“) che, a partire dai lavori avviati successivamente al 27 maggio 2022, subordina il riconoscimento di determinati benefici fiscali (superbonus, superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche, sanificazione degli ambienti di lavoro, sconto sul corrispettivo o cessione del credito, bonus mobili, bonus verde, bonus facciate) alla circostanza che nell’atto di affidamento degli interventi sia indicato che gli stessi sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali più rappresentative. La novità riguarda i lavori edili indicati nell’allegato X al Dlgs 81/2008, di importo superiore a 70mila euro.

Il contratto collettivo applicato andrà riportato anche nelle fatture emesse in relazione ai lavori eseguiti. Il rispetto delle due condizioni (indicazione nell’atto di affidamento dei lavori e nelle fatture) dovrà essere verificato dai professionisti abilitati e dai responsabili dei Caf per il rilascio del visto di conformità.

Cassa Covid per le imprese di rilevante interesse strategico

L’articolo 22, commi 1 e 2, del decreto prevede – per le imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a 1.000 che gestiscano almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale – la possibilità di presentare domanda di proroga del trattamento di integrazione salariale con causale COVID-19, per una durata massima di ulteriori 26 settimane fruibili fino al 31 marzo 2022, nel limite massimo di spesa di 42,7 milioni di euro

Modifiche di legge

L’articolo 23 del dl n. 4/2022 modifica il dlgs n.148/2015, recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.

In particolare, la lettera c) corregge l’art. 8, c. 2, prevedendo che anche nell’ipotesi in cui il lavoratore, già beneficiario di integrazione salariale, svolga, nel periodo di sospensione o riduzione di orario di lavoro, attività di lavoro subordinato a tempo determinato di durata pari alle 6 mensilità, il trattamento di integrazione salariale resta sospeso per la durata del rapporto di lavoro.

L’esame congiunto della situazione aziendale tra il datore di lavoro e i rappresentanti dei lavoratori, propedeutico alla richiesta di CIGO o GIGS per la causale di riorganizzazione aziendale o di crisi aziendale, può svolgersi in via telematica (lettere d; g); l’esame delle istanze per le situazioni più complesse dev’essere svolto dalla sede INPS centrale (lettera e).

Contratto di somministrazione con proroghe

Infine, l’articolo 23-quater differisce dal 30 settembre 2022 al 31 dicembre 2022 il regime transitorio riferito alle missioni dei lavoratori somministrati.

Per effetto dalla proroga, fino al 31 dicembre 2022, se il contratto di somministrazione tra l’agenzia di somministrazione e l’utilizzatore è a tempo determinato, l’utilizzatore può impiegare per periodi superiori a 24 mesi, anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato, per il quale l’agenzia di somministrazione abbia comunicato all’utilizzatore l’assunzione a tempo indeterminato senza che ne derivi, in capo all’utilizzatore, la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato.

Sitografia

www.gazzettaufficiale.it

Sostegni ter
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