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Con la circolare n. 8/2026 del 6 ottobre, l’Agenzia delle entrate offre una raccolta organica di principi e chiarimenti sul concordato preventivo biennale (CPB), finora distribuiti tra circolari, FAQ e risposte a quesiti.
La rassegna sistematica risponde all’esigenza di fornire a contribuenti, professionisti e uffici un quadro coordinato della disciplina di un istituto fondato sulla collaborazione tra Fisco e contribuente, nel quale la certezza interpretativa assume un ruolo centrale.
La raccolta organica delle Entrate sul CPB
Il CPB sposta il rapporto tra contribuente e Amministrazione finanziaria verso una logica di cooperazione preventiva. L’Agenzia delle entrate formula una proposta di reddito e valore della produzione netta per i due anni successivi sulla base dei dati dichiarati, delle risultanze ISA, delle informazioni presenti nelle banche dati pubbliche e delle proiezioni economiche settoriali. Il contribuente può accettare la proposta e impegnarsi a dichiarare gli importi concordati, indipendentemente dai risultati effettivamente realizzati nel biennio.
Il meccanismo offre, quindi, stabilità e certezza: se il reddito reale sarà superiore a quello concordato, il vantaggio resterà al contribuente; se inferiore, salvo specifiche circostanze eccezionali, gli obblighi fiscali dovranno comunque essere assolti sulla base del reddito concordato.
La circolare n. 8/2026 riordina la prassi
Il CPB ha richiesto nei primi anni di applicazione una continua attività interpretativa da parte dell’Amministrazione finanziaria. La circolare n. 8/2026 riunisce ora in un unico documento gli orientamenti maturati, richiamando anche i contenuti ancora attuali delle circolari n. 18/E del 2024 e n. 9/E del 2025.
Il documento è articolato in due parti:
- il corpo della circolare, dedicato all’illustrazione dell’istituto, agli ultimi interventi normativi e ai principali chiarimenti dell’Agenzia;
- un’Appendice, contenuta nell’allegato, che sistematizza le soluzioni interpretative fornite negli anni sulle questioni più complesse.
CPB 2026-2027: requisiti, adesione e nuovi limiti
La circolare esamina requisiti di accesso, modalità di adesione, cause di esclusione e decadenza, effetti del concordato e determinazione degli acconti. Le novità riguardano le disposizioni più recenti, in particolare gli articoli 7 e 7-bis del Dl n. 38/2026 e l’articolo 28 del Dlgs n. 148/2026, c.d. decreto Omnibus.
Le modifiche introdotte dal Dl n. 38/2026 prevedono nuovi limiti alle proposte di CPB anche per i contribuenti con i punteggi ISA più bassi.
| Punteggio ISA | Limite della proposta CPB |
|---|---|
| Pari a 10 | 10% |
| Pari o superiore a 9 ma inferiore a 10 | 15% |
| Pari o superiore a 8 ma inferiore a 9 | 25% |
| Pari o superiore a 6 ma inferiore a 8 | 30% |
| Pari o superiore a 1 ma inferiore a 6 | 35% |
La proposta non può superare tali limiti rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta, rettificato secondo quanto previsto dagli articoli 15 e 16 del decreto CPB.
Le altre modifiche riguardano:
- l’esclusione dal reddito d’impresa concordato della maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 riconducibili all’iperammortamento;
- per il solo biennio 2026-2027, il differimento del termine per aderire alla proposta al 31 ottobre 2026 o all’ultimo giorno del decimo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta per i soggetti con periodo non coincidente con l’anno solare.
Decreto Omnibus: le novità per il biennio 2026-2027
L’articolo 28 del decreto Omnibus modifica diversi aspetti del decreto CPB.
Requisiti di accesso e cause di esclusione
L’adesione al CPB in assenza dei requisiti richiesti o in presenza di una causa di esclusione è considerata come mai avvenuta e non costituisce più un’ipotesi di decadenza.
Nei soli casi di rinnovo del concordato, non costituisce causa di esclusione l’ingresso di soci o associati che nell’anno precedente abbiano percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati oppure abbiano conseguito reddito d’impresa o di lavoro autonomo per importi complessivamente non superiori a 35.000 euro.
Per le associazioni e società tra professionisti o avvocati non si configura un’ipotesi di esclusione quando esercitano attività economiche non riconducibili a quelle del medesimo ISA applicato individualmente dal socio o dall’associato.
Rinnovo del concordato
Il nuovo comma 1-bis dell’articolo 14 del decreto CPB potenzia i benefici premiali per chi rinnova l’adesione. Sono previsti:
- esonero dal visto di conformità per la compensazione di crediti fino a 100.000 euro annui per l’Iva e 70.000 euro per imposte dirette e Irap;
- esonero dal visto o dalla garanzia per i rimborsi Iva fino a 100.000 euro annui;
- anticipazione di due anni dei termini di decadenza per l’attività di accertamento relativa alle imposte dirette e all’Iva;
- possibilità di pagare a rate saldo e acconto delle imposte senza interessi.
Per chi rinnova il CPB 2026-2027 è anche prevista, sulla base dell’articolo 29 del c.d. decreto Omnibus, la possibilità di aderire al ravvedimento speciale delle annualità 2020-2023 mediante il versamento di un’imposta sostitutiva.
Basi imponibili, acconti e decadenza dal CPB
Le modifiche al decreto Omnibus intervengono anche sulla disciplina delle dichiarazioni integrative, degli acconti, della cessazione e della decadenza.
Errori e omissioni nelle dichiarazioni
L’articolo 19 introduce una regola generale per gli errori o le omissioni relativi ai dati contenuti nella dichiarazione dei redditi o comunicati nella proposta. Quando vengono regolarizzati mediante dichiarazione integrativa e ravvedimento operoso delle relative sanzioni, tali errori non determinano la decadenza dal CPB, ferme le limitazioni previste per le violazioni penali e per i dati comunicati con il modello ISA.
Il contribuente può così rideterminare il reddito o il valore della produzione netta concordati sulla base dei dati modificati o integrati.
Acconti
Per chi rinnova l’adesione al concordato, è possibile determinare gli acconti con il metodo cosiddetto “storico”, senza applicare la maggiorazione prevista dalla norma.
Cessazione
In caso di rinnovo sono fatte salve alcune modifiche della compagine sociale relative all’ingresso di soci o associati che nell’anno precedente abbiano percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati oppure abbiano conseguito reddito d’impresa o di lavoro autonomo per importi complessivamente non superiori a 35.000 euro.
Non si configura inoltre un’ipotesi di cessazione per associazioni e società tra professionisti o avvocati che esercitano attività economiche non riconducibili a quelle del medesimo ISA applicato individualmente dal socio o dall’associato.
Decadenza
La nuova disciplina dell’articolo 22 prevede che, in presenza di errori od omissioni nei dati comunicati per la definizione della proposta, la decadenza dal concordato possa avvenire soltanto se è seguito un accertamento, salvo i dati indicati nel modello ISA e i casi di violazioni penali.
Non è più prevista la decadenza quando, al momento dell’adesione, mancavano i requisiti richiesti o erano presenti cause di esclusione previste di cui all’articolo 11 del decreto CPB.
I benefici fiscali del concordato preventivo biennale
Per chi aderisce al CPB, il beneficio principale è la certezza della base imponibile. La circolare richiama. poi, i benefici premiali ISA tra cui la limitazione dei poteri di accertamento e l’esonero dal visto di conformità o dalla garanzia per la compensazione dei crediti e per i rimborsi Iva entro determinati limiti.
È prevista un’imposta sostitutiva agevolata sulla quota di reddito eccedente rispetto a quella dichiarata nell’anno precedente, con aliquote dal 10% al 15% in funzione del livello di affidabilità fiscale.
FAQ e quesiti entrano nella sistematizzazione del CPB
L’Appendice della circolare raccoglie decine di FAQ pubblicate dall’Agenzia tra il 2024 e il 2026 e numerose risposte a quesiti relativi a casi complessi. Tra gli argomenti figurano:
- requisiti di accesso e cause di esclusione;
- società tra professionisti e associazioni professionali;
- rapporti tra adesione individuale e associata;
- operazioni straordinarie e modifiche della compagine sociale;
- trasformazioni societarie e cessioni di ramo d’azienda;
- cause di cessazione;
- reddito e valore della produzione netta oggetto di concordato;
- cause di decadenza.
La circolare riunisce così le soluzioni interpretative maturate attraverso l’attività di consulenza giuridica e assistenza ai contribuenti, organizzandole in una struttura sistematica. Per il CPB, la “bussola CPB” dell’Agenzia delle entrate raccoglie quindi in un unico quadro i principali orientamenti sviluppati nei primi anni di applicazione dell’istituto.

