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La legge di conversione del D.L. n. 62/2026 (Legge n. 112/2026, pubblicata in G.U. n. 147 del 27 giugno 2026) introduce un insieme articolato di modifiche che incidono su salario giusto, distacco, tirocini, somministrazione, contratti di prossimità, rinnovi contrattuali e incentivi all’occupazione. Di seguito una sintesi.
Novità sul salario giusto e sul Trattamento Economico Complessivo (TEC)
La legge di conversione chiarisce in modo espresso la nozione di Trattamento Economico Complessivo (TEC), ora parametro necessario sia per la determinazione del salario giusto ex art. 36 Cost., sia per l’accesso agli esoneri contributivi. Il TEC comprende:
- voci retributive fisse e continuative (dirette, indirette, differite);
- mensilità aggiuntive;
- indennità fisse previste dal CCNL;
- prestazioni di welfare contrattuale spettanti alla generalità dei lavoratori;
- altre indennità previste dal CCNL.
Sono escluse le componenti variabili o discrezionali riconosciute individualmente. Il CNEL è incaricato di estrarre dai CCNL depositati il relativo TEC e aggiornare l’archivio nazionale dei contratti collettivi.
Distacco dei lavoratori
Durante la conversione è stata introdotta una modifica rilevante: il distacco può avvenire anche in assenza dell’interesse del datore di lavoro distaccante, ampliando le ipotesi di legittimo ricorso allo strumento. La novità si inserisce nel quadro delle misure di flessibilità e adattamento organizzativo previste dal decreto.
Tirocini extracurriculari
La legge introduce un limite massimo di 12 mesi complessivi per i tirocini extracurriculari svolti nell’ambito dello stesso gruppo di imprese. La disposizione mira a contrastare utilizzi eccessivamente estesi dello strumento.
Somministrazione di lavoro
Vengono previste misure volte a garantire maggiore continuità occupazionale per i lavoratori somministrati, con interventi di dettaglio inseriti durante l’iter parlamentare.
Contratti di prossimità e rinnovi contrattuali
La legge interviene sui contratti di prossimità (art. 8, D.L. 138/2011), precisando e ampliando le condizioni che consentono alle imprese di derogare, entro limiti definiti, alle disposizioni di legge e ai CCNL. Sono, inoltre, previste misure di coordinamento con i rinnovi dei contratti collettivi nazionali.
Incentivi all’occupazione (giovani, donne, ZES, stabilizzazioni)
La legge conferma integralmente il quadro degli incentivi già previsto dal decreto, tra cui: bonus Donne; bonus Giovani; bonus ZES; incentivo alla stabilizzazione dei contratti a termine.
Gli incentivi restano validi per il 2026, con specifiche modulazioni e limiti economici.
Contrasto al caporalato digitale
Viene confermato il pacchetto di misure rivolto al lavoro tramite piattaforme digitali, con norme che rafforzano la tracciabilità delle prestazioni; prevengono forme di intermediazione illecita; tutelano i lavoratori coinvolti.
Ulteriori misure
- Tutor per la sostenibilità economica: figura introdotta per assistere lavoratori fragili o in transizione occupazionale.
- Collocamento mirato delle persone con disabilità: mantenimento della posizione in graduatoria anche in caso di contratto a termine o apprendistato.
- Esonero contributivo per imprese con certificazioni di conciliazione vita-lavoro: applicabile per gli anni 2026–2028.

