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L’INPS, con la circolare n. 130 del 30 settembre 2025, chiarisce il quadro normativo attuale in materia di pignoramenti sulle prestazioni previdenziali non pensionistiche. L’Istituto specifica le regole operative da seguire quando il pignoramento riguarda somme erogate a sostegno del reddito dei lavoratori, in seguito a cessazione, sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Nel documento, l’INPS distingue le modalità applicative in base alla tipologia di credito e alla natura delle prestazioni coinvolte.
L’Istituto applica i criteri stabiliti dall’articolo 545 del codice di procedura civile. La norma distingue tre categorie di crediti:
L’INPS, quando funge da terzo pignorato, applica queste regole in fase di trattenuta e accantonamento, calcolando l’importo pignorabile sull’imponibile netto, salvo disposizioni specifiche del giudice.
Alcune somme erogate dall’INPS restano impignorabili in modo assoluto, come:
Tuttavia, l’INPS consente la cessione, il sequestro o il pignoramento (fino a un quinto) di queste somme solo per debiti verso l’Istituto stesso, derivanti da prestazioni indebite o contributi non versati.
Nel caso dei crediti alimentari, l’INPS effettua le trattenute solo se il presidente del tribunale o giudice delegato ne autorizza l’importo. Dopo anni di incertezza, la Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 32914/2022) ha chiarito che anche l’assegno di mantenimento per il coniuge separato o divorziato ha natura alimentare. Di conseguenza, l’Istituto applica a tali assegni le stesse regole previste per gli alimenti.
Il lavoratore può chiedere l’anticipazione della NASpI in un’unica soluzione per avviare un’attività autonoma o entrare in una cooperativa. In questo caso, la somma perde la funzione di sostegno al reddito e assume natura di incentivo all’autoimprenditorialità.
Per questo motivo, l’intero importo anticipato risulta pienamente pignorabile, senza applicazione dei limiti previsti per i redditi da lavoro.
Redazione redigo.info
