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  Imprese  Fondo di solidarietà bilaterale attività professionali. INPS istruisce
ImpreseLavoroProfessionisti

Fondo di solidarietà bilaterale attività professionali. INPS istruisce

redazioneredazione—Giugno 12, 2025
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Con una circolare – la n. 99/2025 – INPS fornisce le istruzioni operative sulle prestazioni di assegno di integrazione salariale erogate dal Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali. Ne sono interessati i datori di lavoro del settore appena richiamato, con una media occupazionale di almeno un dipendente. Tale soglia dimensionale si verifica mensilmente, con riferimento alla media del semestre precedente la data di presentazione della domanda.

I beneficiari della prestazione sono i lavoratori subordinati del settore, compresi gli apprendisti e i lavoratori a domicilio, con un’anzianità di lavoro effettivo, presso l’unità produttiva per la quale è richiesta la prestazione, di almeno 30 giorni alla data di presentazione della domanda di concessione del trattamento. Sono esclusi i dirigenti.

Degli apprendisti INPS ricorda che, alla ripresa dell’attività lavorativa, il periodo di apprendistato è prolungato in misura equivalente all’ammontare delle ore di sospensione o riduzione fruite.

Le domande di accesso alle prestazioni di assegno di integrazione salariale – il cui importo è pari, per il 2025, a 1.404,03 euro – vanno presentate non prima di 30 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività eventualmente programmata e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. La durata della prestazione può, invece, variare in relazione al numero di dipendenti e alla causale utilizzata:

– 26 settimane in un biennio mobile per le causali ordinarie e straordinarie, se i datori hanno occupato mediamente fino a 15 dipendenti nel semestre precedente la data di presentazione della domanda;

– 26 settimane in un biennio mobile, per le causali ordinarie; 24 mesi in un quinquennio mobile per la causale straordinaria della riorganizzazione aziendale, anche per realizzare processi di transizione; 12 mesi in un quinquennio mobile, per la causale straordinaria di crisi aziendale; 36 mesi in un quinquennio mobile, per la causale straordinaria di contratto di solidarietà, se i dipendenti sono più di 15.

Il pagamento dell’assegno verrà effettuato alla fine di ogni periodo di paga e recuperato entro 6 mesi tramite rimborso o conguaglio contributivo.

Ora i contributi di finanziamento che riguardano il Fondo

In relazione ai contributi di finanziamento, l’aliquota ordinaria è pari allo 0,50% (due terzi a carico ditta e un terzo a carico del lavoratore) per i datori che, nel semestre di riferimento, hanno occupato mediamente fino a 5 dipendenti, incrementata allo 0,80% se i dipendenti sono più di 5 e fino a 15, ovvero all’1% se si supera quest’ultima soglia (dal 1° gennaio 2025, per i datori di lavoro che nel semestre precedente la domanda hanno occupato mediamente fino a 5 dipendenti e non hanno richiesto la prestazione per almeno 24 mesi, l’aliquota del contributo ordinario si riduce in misura pari al 40%).

C’è poi un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in caso di fruizione dell’assegno di integrazione salariale, nella misura del 4% calcolato in rapporto alle retribuzioni perse.

Per ultimo, la circolare INPS 99/2025 dà istruzioni per una corretta compilazione del flusso UniEmens, con particolare riferimento all’esposizione dell’evento, del contributo addizionale e del conguaglio dell’assegno di integrazione salariale.

Redazione redigo.info

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