Accesso ai contratti stagionali per extracomunitari con permesso di rinnovo
Con la circolare n. 10 del 7 maggio 2025, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito chiarimenti sulla possibilità, per i lavoratori extracomunitari titolari di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale, di intraprendere un’attività lavorativa non stagionale in attesa della decisione dello Sportello Unico per l‘immigrazione sulla domanda di conversione del permesso.
Il Ministero ha precisato che, in attesa della convocazione da parte dello Sportello Unico, il lavoratore può iniziare regolarmente la nuova attività non stagionale, trasmettendo il modello Unilav in via telematica.
Possono accedere alla conversione del permesso di soggiorno i lavoratori stagionali che abbiano svolto almeno tre mesi di attività lavorativa regolare in Italia e che abbiano ricevuto un’offerta di lavoro subordinato – a tempo determinato o indeterminato.
La conversione è ammessa a fronte di qualsiasi contratto subordinato che preveda un impegno lavorativo minimo di 20 ore settimanali. In caso di lavoro domestico, è necessario che la retribuzione mensile sia almeno pari al minimo previsto per l’assegno sociale.
Lavoro in attesa del permesso di soggiorno
Il cittadino straniero che richiede un permesso di soggiorno per lavoro subordinato può svolgere temporaneamente attività lavorativa anche prima del rilascio o del rinnovo del permesso, a condizione che:
- la richiesta di rilascio sia stata presentata entro otto giorni dall’ingresso in Italia, contestualmente alla stipula del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l’immigrazione; in caso di rinnovo, la domanda deve essere presentata prima della scadenza del permesso o, al massimo, entro sessanta giorni dalla sua scadenza;
- l’ufficio competente abbia rilasciato una ricevuta che attesti l’avvenuta presentazione della domanda di rilascio o di rinnovo.
Le medesime disposizioni si applicano anche ai richiedenti un permesso di soggiorno per motivi familiari – in quanto abilitano comunque allo svolgimento di attività lavorativa – nonché ai casi di conversione da permesso per lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale.
Occupazione tramite contratto stagionale
Poiché la domanda di conversione, al pari di quella di rinnovo, costituisce un procedimento amministrativo che non compromette la regolarità del soggiorno né il diritto a lavorare, lo straniero conserva la piena legittimità del soggiorno per tutta la durata dell’istruttoria.
In questo periodo, il lavoratore può avviare un’attività lavorativa non stagionale anche prima della convocazione presso lo Sportello Unico, trasmettendo il modello Unilav in caso di lavoro subordinato oppure denunciando il rapporto di lavoro all’INPS nel caso di lavoro domestico.
Redazione redigo.info