Lavoratori impatriati: requisiti del nuovo regime fiscale
Con la risposta n. 66 del 6 marzo 2025, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, per l’applicazione del nuovo regime agevolato per i lavoratori impatriati, non è più necessario verificare l’esistenza di un legame “funzionale” tra il trasferimento della residenza fiscale in Italia e l’avvio di un’attività lavorativa che generi un reddito tassabile in Italia, come invece richiesto dal precedente regime speciale per i lavoratori impatriati.
L’Istante, cittadino italiano residente all’estero dal dicembre 2020, lavora all’estero con iscrizione all’AIRE e ha firmato un contratto con un nuovo datore di lavoro che prevede il rientro in Italia per un lavoro a tempo indeterminato a partire da aprile 2025, con qualifica di Quadro di secondo livello.
Prima di iniziare, potrà lavorare da remoto o come frontaliere nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2025. La sua richiesta verte sulla possessione dei requisiti di elevata qualificazione richiesti per i lavoratori impatriati e sull’applicazione del nuovo regime impatriati per i redditi derivanti dall’attività che inizierà in Italia ad aprile 2025; inoltre, considera che la circostanza di lavorare per lo stesso datore di lavoro nei primi tre mesi del 2025 non influenzi l’applicabilità del regime.
Nuovo regime fiscale
L’art. 5 del D.lgs. 27 dicembre 2023, n. 209, ha introdotto un nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati, applicabile ai soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a partire dal periodo d’imposta 2024. Il regime prevede una riduzione al 50% dei redditi da lavoro dipendente, assimilati o autonomi prodotti in Italia, con un limite annuo di 600.000 euro, se sono soddisfatte specifiche condizioni, come la residenza fiscale in Italia per un periodo stabilito, l’assenza di residenza fiscale in Italia nei tre periodi precedenti il trasferimento, e il possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione.
Il nuovo regime non richiede un collegamento funzionale tra il trasferimento e l’inizio dell’attività lavorativa, diversamente dal precedente regime per lavoratori impatriati. Inoltre, se i requisiti non sono soddisfatti al momento del rientro, possono maturare successivamente. Tuttavia, il reddito derivante da attività lavorativa nei primi tre mesi del 2025, svolto per lo stesso datore di lavoro estero, non è agevolabile, poiché non soddisfa i requisiti di permanenza all’estero.
L’Istante, che ha vissuto all’estero per quattro periodi d’imposta, potrà beneficiare del nuovo regime per il reddito derivante dal lavoro svolto in Italia a partire da aprile 2025, poiché il lavoro sarà per un datore di lavoro diverso da quello estero.
Redazione redigo.info