Lavoratori delle spettacolo. Riesame e ricorsi per l’indennità di discontinuità

Il messaggio Inps n. 2258 fornisce istruzioni per la presentazione delle istanze di riesame e ricorsi amministrativi riguardanti l’indennità di discontinuità (Decreto legislativo n. 175/2023).

Indennità di discontinuità

Ai lavoratori dello spettacolo, tenuto conto delle specifiche caratteristiche del settore, è stata riconosciuta, a decorrere dal 1 gennaio 2024, un’indennità di discontinuità. Tale indennità riguarda in via transitoria l’anno 2022 e le sole domande presentate all’Inps entro il 15 dicembre 2023.

Gli stati di lavorazione e gli esiti delle istanze sono consultabili nella sezione dedicata del portale Inps, ove vengono resi disponibili, in caso di reiezione, il provvedimento dell’esito e le motivazioni.

Riesame e ricorsi

Riesame

L’istanza di riesame può essere proposta entro 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del messaggio n. 2258 (17 giugno 2024) o dalla conoscenza della reiezione qualora successiva.

Ricorsi

I ricorsi devono essere presentati entro 90 giorni dal ricevimento del provvedimento amministrativo; in caso di mancata adozione del provvedimento, i termini per l’istanza di ricorso relativi all’indennità di discontinuità decorrono dal 121° giorno successivo a quello di presentazione della domanda.

Sitografia

www.inps.it