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  Lavoro  Gestione separata. Le aliquote contributive 2024
Lavoro

Gestione separata. Le aliquote contributive 2024

redazioneredazione—Gennaio 30, 2024
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L’INPS, con la Circolare n. 24 del 29 gennaio 2024, comunica le aliquote contributive, il valore minimale e il valore massimale del reddito o dei compensi erogati per il calcolo dei contributi dovuti per l’anno 2024 da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata (Legge n. 335/1995).

Co.co.co e figure assimilate

L’aliquota contributiva e di computo per i collaboratori e figure assimilate è pari al 33%, come stabilito dalla Legge n. 247/2007. Sono contemplate anche le seguenti aliquote aggiuntive:

  • lo 0,5% utile al finanziamento per la tutela della maternità, per gli assegni del nucleo familiare e per la malattia
  • lo 0,22% , come disposto dal DM 12 luglio 2007
  • l’ 1,31%, che ha integrato il DL n.22/2015 in materia di DIS-COLL, introducendo l’obbligo del versamento di un’aliquota contributiva contro la disoccupazione. Tale contributo interessa i soggetti i cui compensi derivano da uffici di amministratore, sindaco, revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, rapporti di collaborazioni coordinate e continuative, dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio.

L’Istituto illustra le aliquote contributive dovute alla Gestione separata per l’anno 2024, specificando che per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria, l’aliquota è confermata al 24%.

Magistrati onorari

Sulla totalità dei compensi erogati ai magistrati onorari, in relazione all’attività esercitata in regime di non esclusività, la contribuzione deve essere calcolata applicando le seguenti aliquote:

  • 33% ai fini dell’invalidità, vecchiaia e superstiti (in caso di assenza di altra forma di previdenza obbligatoria)
  • 24% ai fini dell’invalidità, vecchiaia e superstiti (in caso di presenza di altra forma di previdenza obbligatoria)
  • 2,03% per il finanziamento delle prestazioni di maternità, paternità, malattia, degenza ospedaliera e DIS-COLL.

Co.co.co e figure assimilate del lavoro sportivo

Per i collaboratori e le figure assimilate iscritti alla Gestione separata e non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria, l’aliquota contributiva e di computo è pari al 25% per l’anno 2024, ai fini dell’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS).

Tale contribuzione si applica al superamento dell’importo di compenso pari a 5.000 € annui (erogati secondo il regime di cassa e, nel caso di più committenti, dalla totalità dei compensi percepiti da tutti i committenti). La contribuzione dovuta ai fini IVS deve essere calcolata sul 50% dell’imponibile contributivo.

Al netto della franchigia di 5.000 €, i collaboratori e le figure assimilate del lavoro sportivo dovranno applicare le seguenti aliquote aggiuntive, calcolate sulla totalità dei compensi:

  • lo 0,5% utile al finanziamento per la tutela della maternità, per gli assegni del nucleo familiare e per la malattia
  • lo 0,22% , come disposto dal DM 12 luglio 2007
  • l’ 1,31%, che ha integrato il DL n.22/2015 in materia di DIS-COLL, introducendo l’obbligo del versamento di un’aliquota contributiva contro la disoccupazione.

Professionisti

I lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale, iscritti alla Gestione separata e non assicurarti presso altre forma di previdenza, dovranno versare le seguenti aliquote per l’anno 2024:

  • 25% per invalidità, vecchiaia e superstiti
  • 0,72%relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia e al congedo parentale
  • 0,35% per il finanziamento dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO).

Per i titolari di reddito autonomo pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza complementare, obbligati alla contribuzione presso la gestione separata per l’anno 2024, l’aliquota confermata è pari al 24%.

Professionisti del settore sportivo dilettantistico

Tali lavoratori sono obbligati al pagamento della contribuzione pensionistica per la parte eccedente i 5.000 € annui. Ai fini IVS l’aliquota da applicare è pari al 25%; la contribuzione aggiuntiva è così stabilita:

  • 1,07%, comprensiva delle aliquote di finanziamento dello 0,50% per malattia e degenza ospedaliera, 0,22% per maternità e 0,35% per l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO). L’aliquota totale è dunque pari a 26,07%.

Fino al 31 dicembre 2027 la contribuzione ai fini IVS dovrà essere calcolata sul 50% dell’imponibile contributivo. La contribuzione relativa alle prestazioni non pensionistiche, ovvero maternità, malattia, degenza ospedaliera e ISCRO, dovrà invece essere calcolata sulla totalità dei compensi al netto della franchigia dei 5.000 €. Per i soggetti assicurati presso altre forme di previdenza complementare sarà dovuta, fino al 31 dicembre 2027 e ai soli fini dell’IVS, un’aliquota pari al 24%, calcolata sul 50% dei compensi percepiti.

Ripartizione dell’onere contributivo

La ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente è stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3).

Massimale 2024

Per l’anno 2024 il massimale di reddito è pari a 119.650 €. Le aliquote per il 2024 si applicano dunque facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del massimale.

Minimale 2024

Per l’anno 2024 il minimale di reddito previsto è pari a 18.415 €.

Sitografia

www.inps.it

aliquote contributive 2024INPSmassimaleminimale
Esclusiva donna. Nascono le professioniste della reputazione
INPS – Circolare n. 25 del 29.1.2024
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