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Un'ordinanza del Tribunale regionale del Lazio sospende l'efficacia di un decreto MIMIT
E’ del 6 dicembre scorso l’ordinanza con cui il TAR Lazio ha sospeso l’efficacia del decreto 29 settembre 2023. Questo, a firma del Ministro Urso (MIMIT), reca “Attestazione dell’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva”, ed è pubblicato in G.U. n. 236 del 9 ottobre 2023.
Per il Giudice, l’istanza cautelare é assistita dal requisito di periculum in mora, tenuto conto della rilevanza delle situazioni giuridiche suscettibili di essere incise, in modo irreparabile, dalla scadenza – oggi, 11 dicembre 2023 – del termine per l’adempimento degli obblighi di comunicazione (art. 21, c. 3, D. Lgs. n. 231/2007).
Con l’udienza pubblica del 27 marzo 2024 si saprà se l’adempimento della comunicazione sarà confermato o annullato.
Il TAR sospende fino a marzo. Nel frattempo
Ai dubbi pratici degli operatori incaricati di espletare la pratica, s’aggiunge quello che riguarda chi ha finora adempiuto secondo norma, sostenendo spese per i diritti e compensi.
La sospensione non è una proroga perciò resta il limbo, dal quale nascono due domande: quale comportamento dovranno tenere gli incaricati in attesa dell’udienza di marzo?
Che fine fanno gli adempimenti ad oggi conclusi? Già, perché l’annullamento dell’adempimento dà seguito ad una istanza di rimborso per i diritti indebitamente pagati (non anche del rimborso del compenso corrisposto all’incaricato, legato alla prestazione comunque resa);
La conferma (rigetto, a fine marzo, dell’istanza presentata al TAR), neanche a dirlo non produce ripercussioni sugli adempimenti effettuati.
Sitografia

