Nuovo regime forfetario in chiaro
Il nuovo regime dei forfetari nella circolare n. 32 del 5 dicembre 2023, incentrata sugli effetti delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2023 al regime sostitutivo con aliquota fissa del 15% riservato alle persone fisiche titolari di partita Iva che esercitano un’attività di impresa, arte o professione
in forma individuale.
Per i contribuenti che nel 2022 hanno conseguito ricavi o compensi superiori a 65mila euro, il regime ora prevede una soglia non superiore a 85mila
euro, requisito applicabile già dal 2023, Consente la permanenza nell’agevolazione a chi già lo applicava nel 2022 o l’ingresso di nuovi soggetti.
Una seconda novità introdotta è una speciale causa di fuoriuscita “immediata” dal regime forfetario, consistente nel superamento della soglia di 100mila euro di ricavi o compensi percepiti nel corso dell’anno.
Come funziona il nuovo limite?
Se in corso d’anno il contribuente percepisce ricavi o compensi per un importo superiore al limite di 85mila euro ma comunque inferiore ai 100mila, resta nel regime forfetario nell’anno in corso per uscirne in quello successivo; ciò comporta la rettifica dell’Iva non detratta (articolo 19-bis2 del DPR n. 633 del 1972).
Se, viceversa, nel corso dell’anno egli supera la soglia dei 100mila euro di incasso, passa al regime ordinario nello stesso anno (ad inizio anno) con riguardo alle imposte dirette, mentre per l’Iva entra nel regime ordinario dal momento dell’incasso che ha comportato la fuoriuscita dal regime, cui consegue l’integrazione della relativa fattura, con l’emissione di una nota di debito per l’importo della corrispondente imposta.
Non deve, invece, integrare le fatture emesse senza Iva prima dell’incasso.
L’ultimo paragrafo della circolare risponde a domande poste dagli operatori, precisando ad esempio che se il contribuente intraprende l’attività in corso d’anno, il superamento del limite di 100mila euro deve essere verificato senza confrontare il volume dei ricavi o dei compensi alla frazione d’anno di attività.
Ancora, coloro che hanno aderito, ad esempio nel 2021, alla contabilità ordinaria possono applicare dal 1° gennaio 2023 il regime forfetario se nel 2022 hanno percepito ricavi o compensi pari o inferiori agli 85mila euro, senza quindi dover rispettare il vincolo triennale di permanenza nel regime ordinario.
Sitografia
www.agenziaentrate.gov.it
www.fiscooggi.it