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  Fisco  Caro bollette: contributo straordinario società incorporante
FiscoImprese

Caro bollette: contributo straordinario società incorporante

redazioneredazione—Ottobre 13, 2022
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Le Entrate (risposta ad interpello n. 500 del 12 ottobre 2022), chiariscono la posizione della società interpellante sulle modalità di determinazione della base imponibile del contributo straordinario, dovuto una tantum, messo in atto contro il “caro bollette“. L’art. 37 del cd decreto Ucraina, infatti, prevede una misura speciale per le imprese e i consumatori, in modo da contenere gli effetti riscontrati rispetto all’aumento del prezzo del consumo di luce ed elettricità.

L’istante esercita attività di rivendita di gas naturale, energia elettrica e teleriscaldamento; dal 1° gennaio 2022, ha incorporato altra azienda attraverso fusione. Le due società – incorporante e incorporata – proprio in via delle attività svolte, rientrano a pieno titolo tra i soggetti posti all’obbligo del pagamento del contributo straordinario.

Come recita il comma 1 dell’art. 37 del Decreto-legge n. 21/2022: “Al fine di contenere per le imprese e i consumatori gli effetti dell’aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, è istituito, per l’anno 2022, un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l’attività di produzione di energia elettrica, dei soggetti che esercitano l’attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica di gas metano e di gas naturale”.

Quantificazione della base imponibile utile al contributo straordinario

Innanzitutto, l’Agenzia chiarisce che il soggetto su cui ricade l’obbligo di versamento, nei casi di fusione è riconosciuto nella società incorporante, in qualità di soggetto giuridico che subentra nelle posizione soggettive, sia attive che passive, rispetto alla società incorporata.

Dato che il contributo una tantum è dovuto sull’incremento del saldo tra le operazioni attive e passive IVA risultanti dalla Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE), del periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo delle medesime operazioni del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021, sarà utile capirne l’andamento in relazione ai saldi delle due società prima e dopo l’operazione di fusione.

Focus specifico in caso di fusione

Dunque, in conclusione, nel caso in trattazione sarà necessario quantificare:

  • il saldo tra l’ammontare complessivo delle operazioni attive e passive IVA, emergenti dalle LIPE presentate dalle due società per il periodo dal 1° ottobre 2021 fino al 31 dicembre 2021 (periodo ante fusione), a cui andrà sommato il saldo delle operazioni attive e passive IVA risultanti dalle LIPE, presentate dalla società incorporante, riferibili al periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022 (periodo post fusione);
  • il saldo tra l’ammontare complessivo delle operazioni attive e delle operazioni passive IVA, risultanti dalle LIPE, presentate da entrambe le due società riferite al secondo periodo di confronto, ovvero dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021 (periodo ante fusione).

Di conseguenza, ove emergesse uno scostamento pari o superiore al 10% e superiore a 5 milioni di euro, sarà la società incorporante a prendersi carico del calcolo del contributo dovuto ed effettuare il versamento.

Sitografia

www.agenziaentrate.gov.it

www.gazzettaufficiale.it

Agenzia delle EntrateCaro bollettecontributo straordinariodecreto UcrainaRisposta
Agenzia delle Entrate – Risposta n. 500 del 12.10.2022
IVA sui carburanti nei depositi fiscali
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