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  Economia  Flussi d’ingresso lavoratori non comunitari anno 2021
EconomiaLavoro

Flussi d’ingresso lavoratori non comunitari anno 2021

redazioneredazione—Gennaio 11, 2022
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A titolo di programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari per l’anno 2021, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini non comunitari entro una quota complessiva massima di 69.700 unità.

E’ stato, infatti, registrato dalla Corte dei Conti in data 27 dicembre 2021 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2021, di programmazione dei flussi 2021.

Flussi d’ingresso secondo quote massime

Sono ammessi in Italia, nell’ambito della quota massima ora indicata, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini non comunitari entro una quota di 27.700 unità.

Nell’ambito di questa seconda quota, sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale nei settori dell’autotrasporto merci per conto terzi, dell’edilizia e turistico-alberghiero, 20.000 cittadini dei Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia migratoria.

Sempre nell’ambito della quota pari a 27.700 unità: sono ammessi in Italia 100 cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero, che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d’origine e, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, 100 lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Venezuela; è autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di:

a) n. 4.400 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;
b) n. 2.000 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
c) n. 200 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione europea.

È inoltre autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di:

a) n. 370 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
b) n. 30 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione europea.

È consentito l’ingresso in Italia per motivi di lavoro autonomo, nell’ambito della quota di 27.700 unità, di 500 cittadini non comunitari residenti all’estero, appartenenti alle seguenti categorie:

a) imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di interesse per l’economia italiana, che preveda l’impiego di risorse proprie non inferiori a 500.000 euro, nonché la creazione almeno di tre nuovi posti di lavoro;
b) liberi professionisti che intendono esercitare professioni regolamentate o vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentate a livello nazionale da associazioni iscritte in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
c) titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo espressamente previsti dal decreto interministeriale n. 850/2011;
d) artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati, in presenza dei requisiti espressamente previsti dal medesimo decreto;
e) cittadini stranieri che intendono costituire imprese «start-up innovative» ai sensi della legge n. 221/2012, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e che sono titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l’impresa.

Viceversa, nell’ambito della quota massima di 69.700 unità sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero, i cittadini non comunitari residenti all’estero entro una quota di 42.000 unità.

La quota indicata riguarda i lavoratori subordinati stagionali non comunitari cittadini dei Paesi indicati all’articolo 3, comma 1, lettera a), del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2021 di programmazione dei flussi 2021, che qui si commenta.

Nell’ambito della quota di 69.700 unità: è riservata una quota di 1.000 unità per i lavoratori non comunitari, cittadini dei Paesi indicati all’articolo 3,
comma 1, lettera a), che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale; è inoltre riservata per il settore agricolo, una quota di 14.000 unità ai lavoratori non comunitari, cittadini dei Paesi indicati all’articolo 3, comma 1, lettera a), le cui istanze di nulla osta all’ingresso in Italia per lavoro stagionale anche pluriennale, siano presentate dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro di Cia, Coldiretti, Confagricoltura, Copagri, Alleanza delle cooperative (Lega cooperative e Confcooperative).

Tali organizzazioni assumono l’impegno a sovraintendere alla conclusione del procedimento di assunzione dei lavoratori fino all’effettiva sottoscrizione dei rispettivi contratti di lavoro.

Istanze

I termini per la presentazione delle domande decorrono:

a) per le categorie dei lavoratori non comunitari dalle ore 9,00 del decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
b) per i lavoratori non comunitari stagionali dalle ore 9,00 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
c) per le categorie dei lavoratori non comunitari dalle ore 9,00 del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’accordo (di cui alla relativa disposizione) nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Nel limite della stessa quota sono ammesse le domande di nulla osta al lavoro presentate entro due mesi dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Sitografia

www.lavoro.gov.it

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