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  Fisco  Recupero IVA, nota oltre tempo: no alla detrazione
Fisco

Recupero IVA, nota oltre tempo: no alla detrazione

redazioneredazione—Agosto 12, 2021
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Al fine del recupero IVA esposta in fattura, applicata su un prezzo mai pagato dalla società “Beta”, e comunque oggetto di restituzione a seguito della sentenza emessa da Tribunale, l’istante società “Alfa” sostiene di poter emettere nota di variazione.

Ciò nell’assunto che, a seguito della sentenza, risulti incontestabilmente che il pagamento non sarà effettuato.

Ne deriva che, a seguito della pubblicazione della sentenza del Tribunale, (in ossequio al disposto dell’art. 26. co. 2, d.P.R. 633/1972), l’istante emetterà una nota di variazione in diminuzione della sola IVA entro il termine per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno d’imposta 2020 (30 aprile 2021), termine coincidente con quello previsto per l’esercizio del diritto di detrazione.

Il parere dell’Agenzia delle Entrate sul recupero IVA

Con risposta n. 544 dell’11.08.2021, l’Agenzia precisa che l’articolo 26, comma 2, del decreto IVA, dopo le modifiche in ultimo recate dal decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (articolo 18, comma 1, lett. a), dispone ad ora che «Se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell’articolo 19 l’imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell’articolo 25».

In ordine alla procedura di variazione in diminuzione ai sensi del medesimo articolo 26, è stato chiarito che «per effetto del combinato disposto dell’articolo 26 e dell’articolo 19 del medesimo decreto, detta procedura deve realizzarsi (e, dunque, la nota di variazione deve essere emessa) entro i termini previsti dal comma 1 del citato articolo 19.

In particolare, tenendo conto della nuova formulazione dell’articolo 19, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972, la nota di variazione in diminuzione deve essere emessa (e la maggiore imposta a suo tempo versata può essere detratta), al più tardi entro la data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione.

Quanto al presupposto per la variazione, è stato precisato che «Verificatasi una causa di estinzione di un contratto, in relazione alla quale il cedente o il prestatore abbia già emesso fattura per il prezzo ed assolto il conseguente obbligo di pagamento dell’Iva, il medesimo soggetto ha diritto di emettere la nota di variazione e di detrarre l’imposta, a norma dell’articolo 26, secondo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, “senza che sia necessario un formale atto di accertamento (negoziale o giudiziale) del verificarsi dell’anzidetta causa di risoluzione” (Cass. 8 novembre 2002, n. 15696; Cass. n. 5568 del 1996).

Ciò che conta è non tanto la modalità con cui si manifesta la causa della variazione dell’imponibile Iva, quanto piuttosto che della variazione e della sua causa si effettui la registrazione.

Nel caso in esame, il Tribunale competente, nel respingere l’opposizione a decreto ingiuntivo avanzata, ha evidenziato che l’istante “ha emesso fattura n. […] in data […] 2017 (…) attestando confessoriamente nella medesima l’avvenuto pagamento della somma ingiunta ma non ha offerto, prima ancora che fornito, la prova del suo adempimento.”.

In conclusione, il decorso del termine concesso per la consegna del bene con la diffida ad adempiere ha comportato la risoluzione di diritto del contratto di vendita dei prototipi, con conseguente obbligo della società istante alla restituzione del prezzo incamerato.

Alla luce di ciò, il presupposto per l’emissione della nota di variazione ex articolo 26, comma 2, del decreto IVA – fermi gli ulteriori requisiti previsti dalla norma in ordine alla corretta registrazione – va dunque individuato nella citata risoluzione di diritto, avvenuta a seguito della ricezione della diffida richiamata e del decorso del termine ivi concesso (maturato il 18 gennaio 2018).

In conseguenza, la nota di variazione poteva essere emessa da tale momento e sino alla presentazione della dichiarazione IVA del relativo anno (entro il 30 aprile 2019).

Nei termini indicati vi è pertanto l’obbligo, per la società istante, di rettificare eventuali comportamenti difformi tenuti nelle more.

Sitografia

www.agenziaentrate.gov.it

IVA
INPS – Circolare n. 126 del 10.08.2021
Agenzia delle Entrate – Risposta n. 544 dell’11.08.2021
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