Ravvedimento breve, versamento il 18 marzo
Ravvedimento breve – Versamenti.
il 18 marzo 2021 è ultimo giorno utile per regolarizzare i versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 16 febbraio 2021 dai contribuenti tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Il versamento delle imposte e delle ritenute (anche degli interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo del minimo), va eseguito tramite modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario.
Nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l’Agenzia delle Entrate). I non titolari di partita Iva possono versare anche con modello F24 cartaceo presso banche, Poste italiane e agenti della riscossione, se non utilizzano crediti in compensazione.
N.B. I sostituti d’imposta cumulano gli interessi dovuti al tributo.
Ravvedimento breve, questi i codici tributo
I codici tributo da indicare sono:
- 8901 sanzione pecuniaria Irpef
- 1989 interessi sul ravvedimento – Irpef
- 8902 sanzione pecuniaria addizionale regionale Irpef
- 1994 interessi sul ravvedimento – addizionale regionale
- 8926 sanzione pecuniaria addizionale comunale Irpef
- 1998 interessi sul ravvedimento – addizionale comunale – autotassazione
- 8904 sanzione pecuniaria Iva
- 1991 interessi sul ravvedimento – Iva
- 8918 sanzione pecuniaria Ires
- 1990 interessi sul ravvedimento – Ires
- 8907 sanzione pecuniaria Irap
- 1993 interessi sul ravvedimento – Irap
- 8906 sanzione pecuniaria sostituti d’imposta
- 4061 imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi – sanzione
- 4062 imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi – interessi
- 4063 imposta sulle transazioni relative a derivati su equity – sanzione
- 4064 imposta sulle transazioni relative a derivati su equity – interessi
- 4065 imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi – sanzione
- 4066 imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi – interessi
Fonte: Agenzia delle Entrate
Fonte: FiscoOggi